Risarcimento danni da Xylella: infondata la domanda per insussistenza di colpa e nesso causale (TAR Puglia n. 1175 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda risarcitoria per i danni conseguenti alla diffusione dell’organismo nocivo Xylella fastidiosa, la condotta della pubblica amministrazione nell’adozione delle misure di protezione e contenimento previste dalla normativa europea e nazionale costituisce esercizio di potere autoritativo discrezionale, da valutarsi ex ante e non alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche successivamente acquisite. La relativa posizione soggettiva del proprietario del fondo si connota in termini di interesse legittimo pretensivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm. Ai fini dell’accoglimento della domanda, grava comunque sul ricorrente l’onere di dimostrare, ex art. 2697 cod. civ., la colpevole illegittimità dell’azione amministrativa, l’effettiva esistenza del danno e il nesso causale tra la condotta e l’evento lesivo, non potendo la C.T.U. sopperire al mancato assolvimento di tale onere probatorio.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni coltivati ad oliveto nella provincia di Lecce, avevano convenuto in giudizio la Regione Puglia, il Ministero dell’Agricoltura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’infezione da Xylella fastidiosa che aveva colpito i loro olivi secolari della varietà Cellina di Nardò. Essi lamentavano la mancata, ritardata o inadeguata attivazione, da parte delle amministrazioni, delle misure di protezione, eradicazione e contenimento del batterio, in violazione della Direttiva 2000/29/CE e del d.lgs. n. 214/2005. Dopo che il Tribunale ordinario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, la causa era stata riassunta dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente confermato la propria giurisdizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui la domanda risarcitoria fondata sull’omessa o tardiva adozione di provvedimenti discrezionali di contrasto alla Xylella attiene a un interesse legittimo pretensivo, essendo devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm.
Nel merito, pur prescindendo dall’esame delle eccezioni di tardività e prescrizione, il Collegio ha ritenuto la domanda infondata. Ha rilevato come l’azione amministrativa, ricostruita attraverso la delibera di Giunta regionale n. 2023 del 2013, la determina del 2014 di delimitazione delle aree infette e i successivi piani di contenimento, non evidenziasse alcuna inerzia o palese illegittimità, specialmente considerando che fino al 2013 l’olivo non era annoverato tra le specie sensibili al batterio e che l’emergenza presentava profili di assoluta novità tecnico-scientifica. La valutazione della discrezionalità amministrativa andava cioè operata ex ante, nel quadro delle conoscenze dell’epoca, e non in base agli sviluppi successivi.
Quanto alla colpa della pubblica amministrazione, il TAR ha richiamato la giurisprudenza secondo cui essa sussiste solo in caso di violazione grave, commessa in un contesto normativo e fattuale tale da palesare negligenza e imperizia, non potendo configurarsi in presenza di un elevato margine di discrezionalità o di errore scusabile. Ha inoltre valorizzato la sentenza della Corte di Giustizia UE del 5 settembre 2019, che aveva escluso una violazione generalizzata degli obblighi di contenimento da parte dello Stato italiano, non potendosi presumere il nesso causale dalla sola circostanza della diffusione del batterio.
Il Collegio ha infine rilevato la mancata dimostrazione del nesso eziologico: i ricorrenti non avevano indicato quali specifiche piante, in quale area e in quale momento avrebbero dovuto essere eradicate per evitare il contagio, né avevano dimostrato di aver attivato o allertato le autorità competenti o di aver segnalato al Servizio fitosanitario il disseccamento dei propri alberi, come prescritto dalla legge regionale n. 4/2017. Tale carenza probatoria, non colmabile tramite C.T.U., ha condotto al rigetto integrale del ricorso, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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