Porto d’armi: il dimostrato bisogno non può desumersi dalla sola attività imprenditoriale (TAR Puglia n. 1170 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, ai sensi dell’art. 42 del R.D. n. 773/1931, costituisce autorizzazione di polizia caratterizzata da ampia discrezionalità, in quanto deroga al divieto generale di porto delle armi. Il presupposto del dimostrato bisogno non può essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, né dalla mera appartenenza a una categoria professionale o dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali; deve invece riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, indicative di un concreto ed oggettivo rischio per l’incolumità personale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda di distributori automatici con volume di affari prevalentemente in contante e coniuge di una titolare di attività di bar e tabacchi, impugnava il diniego del Prefetto di Brindisi alla richiesta di licenza di porto di pistola per difesa personale. L’istanza era stata respinta per insussistenza del requisito del dimostrato bisogno, nonostante le osservazioni presentate in sede di opposizione ai motivi ostativi, con le quali il richiedente evidenziava il rischio per la propria incolumità derivante dall’attività svolta, anche in ore serali, e i furti subiti.
Il ricorrente articolava un unico motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 42 TULPS e degli artt. 8 e 10 della legge n. 241/1990, nonché carenza istruttoria, difetto di motivazione e illogicità del provvedimento, che non avrebbe considerato il rischio concreto per la propria incolumità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo articolato. Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto ma un’eccezione al divieto di portare le armi di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4 della legge n. 110/1975, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 440/1993 e Corte cost. n. 24/1981). Ne consegue l’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza nel rilascio delle licenze, finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Quanto al presupposto del dimostrato bisogno, la giurisprudenza amministrativa consolidata, richiamata dal Collegio (Cons. Stato, Sez. III, n. 2359/2019 e n. 4915/2018), impone che esso riposi su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, e non possa essere desunto né dalla qualità imprenditoriale del richiedente, né dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare somme di denaro. La Corte ha applicato tali principi al caso concreto, ritenendo non illogica la valutazione negativa del Prefetto.
Gli episodi allegati dal ricorrente – furti ai danni di distributori automatici e furto d’auto, tutti senza violenza alla persona – unitamente alla sussistenza di sistemi di dissuasione e controllo già attivati e alla possibilità di ridurre il rischio tramite un più frequente prelievo del contante, non integravano l’attuale e oggettiva esposizione a pericolo richiesta dalla legge. Il porto di pistola per difesa personale, ha concluso il Collegio, costituisce l’estremo strumento di difesa previsto dalla normativa di pubblica sicurezza, concedibile solo in casi eccezionali e di conclamato pericolo per l’incolumità personale.
Nota della Redazione
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