Azione risarcitoria autonoma e divieto di elusione del giudicato nell’ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 1246 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di corrispettività, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, esclude il diritto alla retribuzione per il periodo pregresso in assenza della prestazione lavorativa, salvo il caso di illegittima sospensione o interruzione di un rapporto già in corso. Tale principio vale sia nella sede del giudizio di ottemperanza, sia nella sede dell’azione risarcitoria autonoma ex art. 30, comma 3, c.p.a., non essendo ammissibile ottenere in quest’ultima sede ciò che è stato negato nella sede dell’esecuzione del giudicato. In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione, l’ingiustizia del danno non può considerarsi esistente in re ipsa per effetto della sola illegittimità dell’atto, gravando sul danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda, sia sul piano dell’an che su quello del quantum.
Il Fatto
La ricorrente, già vittima dell’annullamento di una procedura selettiva interna per la copertura di una posizione dirigenziale, agiva in riassunzione dopo che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7067/2025, aveva annullato la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso risarcitorio pronunciata dal TAR. La domanda concerneva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal 21.12.2010 al 2.12.2021, periodo in cui la ricorrente non aveva svolto le funzioni dirigenziali per effetto dell’illegittimo esito concorsuale, con conseguente perdita delle differenze retributive e contributive. Precedenti giudizi avevano già riconosciuto la ricostruzione della carriera solo a fini giuridici e, successivamente, il risarcimento per il ritardo nell’assunzione dal 2.12.2021 al 27.5.2022, ma non per il periodo precedente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni in rito, atteso che il ricorso non poteva trovare accoglimento nel merito. Ha quindi richiamato il principio di corrispettività, evidenziando che la ricostruzione della carriera, in caso di annullamento di un atto concorsuale, comporta solo effetti giuridici “ora per allora”, mentre gli effetti economici decorrono solo dall’effettiva assunzione delle funzioni, mancando la prestazione lavorativa quale contropartita necessaria della retribuzione. La sentenza ha precisato che tale principio vale sia nell’ottemperanza sia nell’azione risarcitoria autonoma, non potendo la ricorrente ottenere in quest’ultima sede quanto le era stato negato nella sede propria dell’esecuzione del giudicato, ove il giudice agisce con giurisdizione estesa al merito.
La domanda, pertanto, poteva essere intesa solo quale domanda di danni da responsabilità extracontrattuale da provvedimento illegittimo, per la quale la ricorrente avrebbe dovuto fornire prova di danni ulteriori e diversi rispetto ai pregiudizi economici derivanti dalla ricostruzione della carriera. Richiamando la giurisprudenza sul punto, la Corte ha ribadito che l’ingiustizia del danno non può presumersi iuris tantum dalla sola illegittimità dell’atto e che il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della domanda, inclusi il nesso causale e l’elemento soggettivo.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito tale prova: non ha dimostrato la colpa dell’Amministrazione, limitandosi a ribadire l’illegittimità degli atti concorsuali, di per sé insufficiente a integrare l’illecito aquiliano. Il Collegio ha valorizzato anche la circostanza che la legittimità degli atti era stata riconosciuta in primo grado e l’annullamento era intervenuto solo in appello, elemento che esclude l’evidenza della colpa. Quanto alla quantificazione, il danno emergente è stato ritenuto privo di adeguata prova, il lucro cessante è stato liquidato in modo generico e assertivo, e il danno non patrimoniale è stato parametrato a una percentuale forfettaria senza alcun elemento probatorio a supporto della lesione all’immagine, alla professionalità e alle chances di carriera. È stata infine negata la CTU richiesta, in quanto avente carattere esplorativo, gravando sul danneggiato l’onere di dimostrare compiutamente i presupposti della domanda.
Nota della Redazione
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