Progressioni tra aree e riserva agli interni dopo il d.l. n. 80/2021 (C.G.A.R.S. n. 470 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 operata dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021, impone di riservare all’accesso dall’esterno almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili attraverso il pubblico concorso, ma non esclude che i posti dell’area superiore siano coperti anche integralmente mediante reclutamento aperto. La procedura comparativa riservata al personale interno costituisce una facoltà dell’amministrazione e non un obbligo, con la conseguenza che la sopravvenuta eliminazione della riserva del 30 per cento in favore degli interni non è illegittima. L’atto di modifica del bando, in quanto atto amministrativo generale, non richiede una motivazione particolarmente dettagliata, essendo sufficiente la ponderazione del pubblico interesse e il rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
Alcuni dipendenti dell’amministrazione regionale siciliana, inquadrati nelle categorie A e B, impugnano gli atti con cui è stata rimossa la riserva del 30 per cento prevista, in favore del personale interno, dal bando di concorso approvato con D.D.G. n. 5041 del 23.12.2021 per l’assunzione di 88 unità di categoria D. La riserva era stata eliminata con D.D.G. n. 119 del 21.01.2022, adottato in conformità alla delibera di Giunta regionale n. 18 del 2022, in ragione del nuovo sistema delle riserve introdotto dall’art. 52, d.lgs. n. 165/2001 come modificato dal d.l. n. 80/2021.
Il TAR Sicilia, Sez. II, con sentenza n. 2408 del 20 luglio 2023, ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato improcedibili i motivi aggiunti, l’istanza di accesso endoprocessuale e il ricorso incidentale, compensando le spese. Propongono appello i ricorrenti soccombenti; si costituiscono le amministrazioni intimate e i controinteressati. Un controinteressato propone appello incidentale avverso il capo sulle spese; una controinteressata rinuncia alla riproposizione del ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari — dalla eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti all’ammissibilità del ricorso collettivo, sino alla dedotta impossibilità di progressioni “per saltum” in categoria D — ritenendo l’appello principale infondato nel merito.
La questione ruota attorno all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001. Nella formulazione previgente, le progressioni tra aree avvenivano tramite concorso pubblico, con facoltà di riservare agli interni non più del 50 per cento dei posti. La novella del 2021 ha disposto che, ferma restando una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni all’accesso dall’esterno, le progressioni avvengano tramite procedura comparativa basata sulla valutazione degli ultimi tre anni, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli ulteriori e sul numero e tipologia degli incarichi.
Secondo i ricorrenti, eliminata la riserva per gli interni, non potrebbe permanere il concorso solo per gli esterni, costituendo la procedura comparativa il metodo ordinario. La Corte non condivide: la formulazione letterale e il quadro costituzionale consentono una lettura costituzionalmente orientata per cui i posti possono essere coperti anche totalmente mediante reclutamento esterno, essendo quella del pubblico concorso la modalità generale e ordinaria di assunzione, come conferma il termine “almeno”. Nel rispetto del principio del pubblico concorso (in tal senso Cons. Stato n. 9048 del 2025; Corte cost. n. 164 del 2020; Corte cost. n. 227 del 2021), le deroghe sono ammesse solo entro limiti percentuali e in presenza di peculiari esigenze di interesse pubblico.
La Corte dichiara infondati anche i motivi fondati sull’art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017 e sull’art. 24, d.lgs. n. 150/2009: entrambe le disposizioni richiamano l’art. 52 mediante rinvio mobile, sicché non possono più imporre riserve in favore degli interni secondo il testo previgente. Quanto all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, il bando e il suo atto di modifica sono atti amministrativi generali, per i quali è sufficiente un apparato motivazionale ragionevole e proporzionato (CGARS n. 230 del 2020; CGARS n. 178 del 2020).
Infine, la Corte respinge l’appello incidentale sulle spese, sussistendo il limite dell’abnormità o della manifesta ingiustizia, e compensa le spese anche nel grado di appello in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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