Monetizzazione standard urbanistici: sospensiva per tardività della pretesa (TAR Puglia n. 445 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un’ingiunzione di pagamento, emessa per la mancata cessione di standard urbanistici ai sensi del DM 1444/68, è accoglibile qualora sussista il periculum in mora, ravvisabile nell’ingente ammontare della somma intimata e nella pendenza di un autonomo giudizio avverso gli atti presupposti. L’accoglimento dell’istanza non richiede una valutazione definitiva sul fumus boni iuris, ma la verifica che le censure dedotte — in particolare l’eccepita tardività dell’esercizio della pretesa creditoria — necessitino di adeguato approfondimento in sede di merito. In tale quadro, la sospensione degli effetti del provvedimento rappresenta la misura idonea a garantire la tutela provvisoria richiesta.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 250.000,00 a titolo di monetizzazione di standard urbanistici, ai sensi del DM 1444/68. Il provvedimento era stato adottato dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio dell’ente locale e notificato in pari data. La società contestava la legittimità dell’ingiunzione, deducendo, tra l’altro, la tardività dell’esercizio della pretesa creditoria da parte dell’amministrazione. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha valutato preliminarmente la sussistenza del periculum in mora, ritenendolo apprezzabile alla luce di due elementi: l’ingente ammontare della somma intimata e la circostanza che, avverso gli atti presupposti, penda un autonomo giudizio, indicato con il numero di registro generale 277/2024, con il quale il Comune aveva rilevato l’inadempimento della ricorrente rispetto all’obbligo di pagamento.

Quanto al fumus boni iuris, il Tribunale ha osservato che le censure dedotte richiedono un approfondimento in sede di merito, con particolare riferimento ai rilievi concernenti l’eccepita tardività della pretesa creditoria. Pur senza anticipare la decisione nel merito, la presenza di tali questioni non ha consentito di ritenere manifestamente infondato il ricorso, rendendo opportuna la tutela cautelare richiesta.

Su tali basi, il Tribunale ha accolto l’istanza, sospendendo gli effetti dell’ordinanza impugnata e fissando per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 10 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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