Revoca del nulla osta e sopravvenienza di un nuovo rapporto di lavoro (TAR Campania n. 4234 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta all’esito dei controlli posticipati, non può costituire un automatismo sanzionatorio. L’Amministrazione è tenuta ad applicare il principio di attualizzazione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, verificando se, nelle more del procedimento, siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano comunque il rilascio di un titolo di soggiorno. In particolare, la sopravvenuta instaurazione di un nuovo e stabile rapporto di lavoro, unitamente alla buona fede del lavoratore e all’incolpevole mancato perfezionamento del rapporto originario, integra una circostanza sopravvenuta che l’Amministrazione deve valutare in sede di riesame, in ossequio ai principi di proporzionalità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito del “Decreto Flussi 2022” e aveva fatto regolare ingresso in Italia. A seguito delle difficoltà economiche del datore di lavoro originario, che aveva comunicato la propria sopravvenuta indisponibilità all’assunzione, la lavoratrice aveva richiesto il permesso di soggiorno per attesa occupazione, senza ottenere riscontro. Successivamente, aveva reperito una nuova occupazione presso un’altra società, con contratto a tempo determinato. Ciononostante, la Prefettura aveva avviato e concluso il procedimento di revoca del nulla osta, negando rilevanza al nuovo rapporto di lavoro instaurato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, individuando nella mancata valutazione della documentazione sopravvenuta il vizio centrale del provvedimento impugnato. Richiamato il quadro normativo di cui all’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022 sul potere di revoca in autotutela, il Collegio ha precisato che tale potere non può essere esercitato in modo automatico, ma deve conformarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento.
Valore dirimente è stato attribuito alla clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, che esclude la revoca del permesso di soggiorno quando siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o quando si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Tale disposizione, secondo il Collegio, introduce un principio di “attualizzazione” della valutazione amministrativa, che impone di considerare le circostanze favorevoli sopravvenute al lavoratore.
Applicando tale principio al caso concreto, il Tribunale ha evidenziato l’ingresso regolare della ricorrente, la non imputabilità alla stessa del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro originario e la sua attivazione per reperire una nuova occupazione. La presenza di un nuovo rapporto di lavoro stabile, documentato in atti, ha assunto rilievo decisivo quale elemento sopravvenuto idoneo a sanare l’irregolarità originaria.
Il Collegio ha inoltre richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che supera gli automatismi in materia, valorizzando la posizione del lavoratore incolpevole e il favor lavoratoris. Anche in ipotesi di mancata instaurazione ab initio del rapporto, la buona fede e la non imputabilità delle carenze possono condurre al rilascio di un permesso per attesa occupazione. La condotta dell’Amministrazione, che ha ascritto al lavoratore responsabilità altrui, è stata pertanto ritenuta illegittima per difetto di istruttoria e motivazione.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente alla luce dei principi espressi. Il Tribunale ha altresì disposto l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del compenso al difensore.
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Nota della Redazione
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