Strade private ad uso pubblico e accesso diretto per la SCIA del parcheggio: rileva la fruizione collettiva (TAR Puglia n. 448 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione comunale che, nel disciplinare l’individuazione delle aree da destinare a parcheggi temporanei, richiede per l’area l’accesso diretto alla “strada pubblica”, deve ritenersi riferita anche alle strade private ad uso pubblico tutte le volte in cui sia comunque garantita la libera fruizione del parcheggio da parte della collettività. Ne discende che il Comune, nell’esercizio dei poteri di controllo sulla SCIA, non può inibire la prosecuzione dell’attività in assenza di una specifica valutazione della natura pubblica o privata ad uso pubblico della via di accesso; le difese svolte solo in giudizio non possono sopperire alla mancanza di istruttoria, in ragione del divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria in comodato di un’area destinata a parcheggio interno al centro abitato, aveva presentato la segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio del servizio. Il Comune aveva inibito l’utilizzo dell’area, ritenendo che la stessa non fosse dotata di accesso diretto alla strada pubblica, come invece richiesto dalla deliberazione consiliare che disciplinava la fattispecie, dovendo essere percorso per l’accesso un breve tratto di strada privata.
La società ricorrente aveva quindi impugnato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e dichiarazione di inefficacia della SCIA, deducendo che la strada di accesso fosse in realtà una strada privata ad uso pubblico, aperta alla fruizione collettiva, circostanza che l’Amministrazione non aveva mai specificamente valutato. Nel giudizio cautelare erano intervenuti ad opponendum i comproprietari della strada, chiedendo il rigetto dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha osservato come la deliberazione consiliare richieda l’accesso diretto del parcheggio alla “strada pubblica” quale presupposto per la sottoscrizione delle convenzioni. Il thema decidendum si è incentrato sull’interpretazione di tale locuzione, dovendosi chiarire se essa sia satisfatta anche dall’accesso a una strada privata aperta all’uso pubblico.
Il Collegio ha escluso che sussistano ragioni per negare l’inclusione delle strade private ad uso pubblico nel requisito, atteso che, anche in tale evenienza, risulta garantita la libera fruizione del parcheggio da parte della collettività. La finalità pubblicistica sottesa alla previsione deliberativa — assicurare che l’area sia raggiungibile senza limitazioni per gli utenti — è soddisfatta in entrambe le ipotesi.
Il Tribunale ha rilevato che il Comune non ha svolto sul punto alcuna specifica valutazione, limitandosi a un’applicazione meramente formale della delibera consiliare. Le difese articolate soltanto in corso di giudizio dalla stessa Amministrazione e dagli interventori non possono integrare l’istruttoria mancante, operando il principio del divieto di integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti amministrativi.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris, accogliendo la domanda cautelare e sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato, con fissazione dell’udienza pubblica di merito per la trattazione del ricorso nel merito.
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Nota della Redazione
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