Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 73 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato, il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo azionato è stato rilasciato in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c., notificato al soggetto soccombente presso il domicilio reale, ed è infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’omessa ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è determinata nella misura degli interessi legali, con dies a quo nella notificazione della sentenza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nell’efficacia della nomina del Commissario.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno chiesto al TAR Piemonte l’esecuzione del giudicato formatosi su altrettante sentenze del Tribunale di Torino, sez. Lavoro, in materia di carta docente. I titoli di condanna, non eseguiti dall’Amministrazione, liquidavano somme in favore degli istanti.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, riunite ai sensi del decreto presidenziale n. 3/2025, sono state trattenute in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti processuali. Per ciascun ricorso le sentenze azionate risultano notificate mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale del Ministero e non è contestata l’omessa ottemperanza. Alla data di proposizione dei ricorsi era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Integrati i presupposti dell’ottemperanza, il Collegio ordina all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso, nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Alle funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, il Tribunale riconnette il carattere istituzionale, con conseguente assorbimento del compenso in quello già percepito.
Accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quantificata negli interessi legali. Il dies a quo coincide con la notificazione della sentenza; il dies ad quem con l’adempimento spontaneo, pur tardivo, ovvero con la decorrenza degli effetti della nomina del Commissario.
Sulle spese, il Collegio applica i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, con dimidiazione ex art. 4, comma 1, del medesimo decreto, ulteriormente ridotti per la serialità della controversia e l’assenza di difficoltà interpretative, nonché per la difficoltà operativa dell’Amministrazione. Dispone la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Infine, ravvisati profili di potenziale danno erariale, manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale