Ordine di demolizione atto vincolato e motivazione per relationem (TAR Lazio n. 204 del 07.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune ingiunge la demolizione di un manufatto abusivo costituisce atto vincolato, rispetto al quale l’ente locale non dispone di alcun margine di discrezionalità, neppure quanto al contenuto. Essa non richiede alcuna autonoma comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, poiché la repressione degli abusi edilizi è attività doverosa e l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito è in re ipsa. L’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione dei presupposti di fatto che consentano di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione, ossia con la descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo. L’ordine di demolizione, in quanto provvedimento vincolato conseguente all’accertamento dell’illegalità delle opere, non è soggetto alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990. Il tempo trascorso dalla realizzazione non fonda alcun legittimo affidamento in capo al proprietario.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e archeologico, impugnava l’ordinanza n. 44 del 3 novembre 2015 con cui il Comune aveva disposto la sospensione immediata dei lavori e la demolizione di un manufatto in assenza di titolo abilitativo, accertato dal rapporto della Polizia Municipale.

Il provvedimento concedeva novanta giorni per la demolizione, con avvertimento che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto d’ufficio a spese dei responsabili. Il ricorrente proponeva ricorso articolando sei motivi, tra difetto di motivazione, violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per errore di fatto ed erroneo presupposto e carenza di pubblico interesse. Il Comune non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, muovendo dal consolidato orientamento secondo cui l’ordinanza di demolizione è atto del tutto vincolato. L’ente locale non è titolare di alcun margine di discrezionalità, neppure quanto al contenuto del provvedimento, e non deve operare alcuna comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.

Quanto alla motivazione, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto non può comportare deviazioni dalla doverosità dell’intervento repressivo né fondare alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari. La pubblica amministrazione non è tenuta a ulteriori indagini sull’interesse pubblico concreto e attuale, essendo l’interesse alla rimozione dell’illecito in re ipsa.

In materia di partecipazione procedimentale, il Collegio osserva che gli atti di repressione degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento. Essendo l’ordine di demolizione conseguenza dell’accertamento dell’illegalità delle opere, rappresenta atto obbligatorio che segue un procedimento vincolato, con conseguente dequotazione dei vizi di portata meramente formale ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Le censure sull’asserita manutenzione straordinaria e sull’assenza di danno paesaggistico sono parimenti infondate. Il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione della preesistenza del manufatto. L’intervento, per dimensioni e struttura, ha alterato l’aspetto esteriore dei luoghi in zona vincolata e rientra tra quelli subordinati a permesso di costruire. L’art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di manufatto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, rende doverosa la demolizione d’ufficio di tutti gli interventi edilizi realizzati sine titulo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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