Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia sul conferimento di incarico di Elevata Qualificazione (TAR Puglia n. 1129 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la controversia relativa al conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione (posizione organizzativa), che comporta l’attribuzione di funzioni per un tempo determinato e il riconoscimento di una retribuzione di posizione aggiuntiva senza novazione dell’inquadramento, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Tale atto costituisce espressione della gestione del rapporto di lavoro già in essere e non attiene alle procedure concorsuali di cui all’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
Un dipendente del Comune di Crispiano ha impugnato i decreti sindacali con cui era stato conferito, a un altro soggetto, l’incarico di Elevata Qualificazione quale Responsabile dei servizi dell’Area Polizia Locale, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267/2000, nonché il ruolo di Comandante della Polizia Locale. Il ricorrente, che assumeva di essere titolare dell’incarico a seguito di procedura concorsuale, ha chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, pronunciandosi con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., ha accolto l’eccezione sollevata dal Comune e dal controinteressato, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il Collegio, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il conferimento di una posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale o di area, ma solo un mutamento di funzioni, che cessano al termine dell’incarico. Si tratta, pertanto, di una funzione ad tempus di alta responsabilità, la cui disciplina è demandata alla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, il conferimento dell’incarico ha comportato solo l’attribuzione di funzioni per un periodo determinato e l’erogazione di una retribuzione di posizione aggiuntiva, senza alcuna novazione dell’inquadramento. Tale atto si configura, quindi, come un atto di gestione del rapporto di lavoro già in essere, con la conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Il TAR ha inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., la parte ricorrente potrà riassumere il giudizio dinanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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