Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1903 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo formatosi sulla sentenza di condanna vincola l’Amministrazione all’esatto adempimento, senza che il giudice possa rideterminare la pretesa creditoria. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la inottemperanza va dichiarata e all’Amministrazione va assegnato un termine per il pagamento. I conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti quanto a capitale residuo, interessi e decorrenza, che vanno verificati secondo il titolo e la legge. In caso di inutile decorso del termine assegnato, va nominato il commissario ad acta, con spese del giudizio a carico dell’Amministrazione resistente, distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per due anni scolastici, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione, che non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore dei patroni antistatari. L’Amministrazione si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo che ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudice amministrativo precisa la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. Di questi ultimi andrà verificata l’esatta misura, quanto a importo e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che attribuisce alle Amministrazioni dello Stato un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione della inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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