Inammissibile il ricorso al TAR proposto per eludere l’estinzione del giudizio di rinvio (TAR Puglia n. 1124 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado costituisce una nuova ed autonoma fase processuale, di natura integralmente rescissoria. La mancata riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio entro il termine perentorio dell’art. 392 c.p.c. determina l’estinzione dell’intero processo. La parte non può, dopo l’estinzione, introdurre direttamente un autonomo giudizio davanti al giudice amministrativo qualificandolo come riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione. Tale ricorso autonomo, se proposto oltre il termine decadenziale di impugnazione dell’atto amministrativo, è inammissibile per tardività.

Il Fatto

La Regione Puglia, con determinazione dirigenziale del 2010, disponeva la revoca di agevolazioni concesse a una società ai sensi della legge n. 215 del 1992 e il recupero delle somme erogate. La società, cancellata dal registro delle imprese nel 2016, proponeva inizialmente ricorso cautelare davanti al giudice ordinario, che dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il giudizio di merito instaurato davanti al Tribunale si concludeva con una ulteriore declinatoria di giurisdizione. La sentenza veniva appellata e la Corte d’appello dichiarava improcedibile il gravame. I soci proponevano quindi ricorso per cassazione.

La Corte di cassazione, con ordinanza del 2021, accoglieva il ricorso e rinviava la causa alla Corte d’appello in diversa composizione. Il giudizio di rinvio non veniva tuttavia riassunto nel termine di cui all’art. 392 c.p.c. Successivamente, i soci impugnavano direttamente la determinazione regionale del 2010 davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha preliminarmente escluso che il ricorso potesse qualificarsi come riassunzione conseguente alla declinatoria di giurisdizione. La sentenza del Tribunale non era mai divenuta definitiva, essendo stata appellata e poi sostituita dalla pronuncia della Corte d’appello, successivamente annullata con rinvio dalla Cassazione. La questione di giurisdizione, pertanto, era ancora sub iudice ed il giudizio di rinvio costituiva l’unica sede per la sua definizione.

La pronuncia di annullamento con rinvio, secondo la giurisprudenza costantemente richiamata dal collegio, ha dato luogo a un ordinario giudizio di rinvio disciplinato dagli artt. 392 e 393 c.p.c. Tale giudizio ha natura integralmente rescissoria: la parte non può rinunciare agli effetti dell’ordinanza di annullamento e ripristinare quelli della sentenza ormai annullata, conformandosi alla declinatoria di giurisdizione a suo tempo appellata. La riassunzione davanti al giudice indicato dalla Cassazione rappresenta l’unico strumento per ottenere la prosecuzione del processo.

Nel caso di specie, essendo pacifica la mancata riassunzione davanti alla Corte d’appello, il giudizio si è estinto ai sensi dell’art. 392 c.p.c. Esclusa la configurabilità di una valida translatio iudicii, il ricorso introdotto davanti al TAR nel 2021 costituisce un’autonoma impugnazione di un provvedimento risalente al 2010. La pendenza del giudizio civile non è idonea a conservare gli effetti dell’azione originaria, che avrebbero potuto permanere solo mediante la tempestiva riassunzione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per tardività, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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