Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1060 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo portato da un titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario e la condanna a dare completa esecuzione al giudicato, ove l’inadempimento non sia contestato. L’obbligo di mettere a disposizione la carta docente costituisce prestazione dovuta e la sua mancata erogazione integra inottemperanza. Decorso inutilmente il termine assegnato, si nomina un Commissario ad acta per il compimento degli atti sostitutivi. La funzione commissariale affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa non dà luogo a liquidazione di compenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza, pubblicata il 25.06.2024, che accerta il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, e condanna l’amministrazione a metterla a disposizione.
Il titolo, notificato in data 06.05.2025, è rimasto inadempiuto. Non essendo stata proposta impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorrente propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata: il titolo è definitivo e il termine dilatorio è decorso senza esito.
L’argomento decisivo è processuale. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Il thema probandum si esaurisce dunque nella sola verifica dell’inerzia.
Il Collegio accerta quindi l’inottemperanza del giudicato e ordina all’ente di dare completa esecuzione, per la parte relativa alla carta docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario provvede entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione a lui pervenuta a cura del ricorrente, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato, con facoltà di avvalersi della struttura organizzativa regionale e di coordinarsi con le strutture straordinarie.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso per il Commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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