Piano parcheggi e difetto di fumus: ordinanza istruttoria prima del merito (TAR Puglia n. 428 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, la valutazione del fumus boni iuris si fonda su un esame sommario e non richiede un accertamento pieno della fondatezza del ricorso, potendo il giudice, ove ravvisi la sussistenza di profili che necessitano di approfondimento, respingere la domanda incidentale e disporre comunque incombenti istruttori in funzione della decisione di merito. Il danno grave ed irreparabile non può essere ravvisato in un pregiudizio meramente patrimoniale, suscettibile di essere ristorato per via risarcitoria. La scelta di acquisire la documentazione necessaria e di confermare l’udienza pubblica realizza il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, che non impone necessariamente la concessione di una misura cautelare quando l’esame del merito possa essere compiuto in tempi ragionevoli.
Il Fatto
Alcuni residenti e titolari di attività nel comparto di Via dei Bacini hanno impugnato la delibera con cui il Comune ha approvato il nuovo piano di razionalizzazione dei parcheggi, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Il ricorso è stato notificato nell’aprile 2025 e, nel corso del giudizio, il Tribunale ha disposto due relazioni istruttorie per acquisire elementi sulla situazione degli stalli e sulla gestione dei proventi. Nel giugno 2026 i ricorrenti hanno proposto sia istanza cautelare monocratica, respinta con decreto, sia istanza collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo prima facie non sussistente il fumus boni iuris in relazione a entrambe le censure proposte. Dalla relazione istruttoria dell’Amministrazione risultava infatti che nel comparto interessato fossero presenti diciotto stalli di sosta gratuita e cinque stalli riservati, circostanza che, in sede di valutazione sommaria, escludeva l’illegittimità della delibera sotto il profilo della carenza di parcheggi liberi. Il giudice ha inoltre rilevato che la destinazione dei proventi risultava conforme all’art. 7, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 e che, in base alla deliberazione del Sub Commissario Prefettizio, era prevista un’esenzione per i residenti e la possibilità per i non residenti di ottenere un pass settimanale a pagamento.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha escluso che il pregiudizio lamentato, di natura meramente economica e ristorabile in via risarcitoria, integrasse i requisiti del danno grave ed irreparabile. Pur avendo respinto la domanda cautelare, ha tuttavia ritenuto necessario acquisire, in vista dell’udienza di merito fissata per il marzo 2027, la documentazione comprovante l’effettiva apposizione degli stalli di sosta, la nota sulla destinazione dei proventi, la deliberazione commissariale e una integrazione istruttoria sull’attribuzione dei pass alle attività ricettive.
Il Collegio ha quindi confermato l’udienza pubblica, valorizzando l’esigenza di una decisione piena e effettiva della controversia. L’Amministrazione è stata onerata di depositare gli atti richiesti entro centoventi giorni, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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