Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in materia di demanio marittimo (TAR Puglia n. 1062 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di essere venuto meno l’interesse alla decisione della causa comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione di improcedibilità ha natura formale e non attinge il merito della controversia, sicché la sua adozione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato la nota provvedimentale prot. 0011549 del 21/06/2024, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Salve, nonché, in parte qua, il Regolamento dell’uso della spiaggia libera e per l’esercizio delle attività di noleggio attrezzature balneari con il relativo Allegato B, approvato con Deliberazione consiliare n. 57 del 27/12/2018. Il ricorso era stato proposto avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Salve, l’Agenzia del Demanio e altri soggetti, con domanda di annullamento e, ove occorra, previo accertamento incidentale ex art. 8 c.p.a. della reale incidenza sull’area interessata dell’attuale dividente demaniale presente nel webgis ministeriale SID – Portale del Mare e nel webgis SIT – Regione Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, ha rilevato che la società ricorrente, con atto depositato in data 17.6.2026, aveva dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, espressiva di una scelta processuale della parte, ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il Collegio ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia non ha esaminato il merito delle censure dedotte, essendo la decisione fondata esclusivamente su una ragione di rito processuale. La natura formale della decisione ha indotto il Tribunale a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Il dispositivo ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., e ha compensato integralmente le spese del giudizio, senza condanna al pagamento in favore di alcuna delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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