Lancio del fumogeno allo stadio: legittimo il DASPO anche senza condanna penale (TAR Molise n. 27 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il D.A.SPO. previsto dall’art. 6 della legge n. 401/1989 è misura amministrativa di prevenzione, non sanzionatoria, con cui il Questore anticipa la soglia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ai fini della sua adozione non occorre l’accertamento definitivo della responsabilità penale né la prova della concreta lesione dell’ordine pubblico: è sufficiente un quadro indiziario grave, preciso e concordante, valutato secondo la logica del “più probabile che non”. Ne segue che anche comportamenti non univocamente violenti, purché idonei ad alimentare allarme o pericolo, possono fondare il giudizio prognostico di pericolosità. L’eventuale archiviazione del procedimento penale per la medesima condotta non incide sulla legittimità del provvedimento, perché la pubblica amministrazione valuta i fatti autonomamente e secondo criteri diversi da quelli penalistici. La misura, per la sua natura preventiva e le esigenze di celerità che la connotano, non richiede infine la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Campobasso gli ha vietato di accedere, per tre anni, ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei tifosi. La misura è stata disposta ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 401/1989, sul presupposto che l’interessato, in occasione di un incontro di calcio, avesse lanciato un fumogeno acceso verso il campo di gioco.

Il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione della norma richiamata e l’eccesso di potere sotto molteplici profili, sostenendo di aver sottratto il fumogeno a un terzo e di averlo gettato nel fossato per ragioni di sicurezza. Ha inoltre censurato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. In via preliminare ricostruisce la natura del D.A.SPO.: misura amministrativa e preventiva, espressione del diritto amministrativo della prevenzione, finalizzata a scongiurare futuri episodi violenti in contesti sportivi. Non è richiesta la certezza della riferibilità della condotta al destinatario, ma una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico di elevata attendibilità.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la misura prescinde dalla responsabilità penale e si fonda sulla verifica della pericolosità individuale. Il provvedimento è legittimo se la motivazione dà atto di un quadro indiziario univoco ed evidente, e non è sindacabile nel merito delle valutazioni, poiché il potere del Questore si connota per ampia discrezionalità. Rileva che anche comportamenti neutri, che agevolano situazioni di allarme o determinano un pericolo solo potenziale, possono fondare il giudizio prognostico.

Nel caso concreto, dall’informativa di polizia giudiziaria e dall’analisi dei filmati acquisiti emerge che il ricorrente lanciò un fumogeno acceso in direzione del campo. Il Collegio ritiene tale condotta ex se sintomatica di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, per le modalità di tempo e di luogo e per la prossimità del pubblico. Le dichiarazioni testimoniali prodotte dal ricorrente non trovano riscontro nel filmato né nella ricostruzione della polizia giudiziaria, e le contestazioni alla ricostruzione dei fatti poggiano su valutazioni ipotetiche e presuntive.

Quanto all’archiviazione del procedimento penale per il reato di cui all’art. 6 bis della legge n. 401/1989, il Tribunale osserva che essa non incide sulla legittimità del provvedimento: la pubblica amministrazione valuta autonomamente i fatti, operando in sede penale criteri di giudizio diversi. L’archiviazione, peraltro, ha escluso solo l’offensività penalistica della condotta, non la sua materialità.

Il secondo motivo è parimenti infondato: il D.A.SPO., per le esigenze di celerità legate alla sua natura preventiva, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. Il Questore ha quindi legittimamente omesso la comunicazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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