Sopravvenuto accordo transattivo e improcedibilità del ricorso per difetto di interesse (TAR Puglia n. 1036 del 02.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto accordo transattivo tra le parti, intervenuto nel corso del giudizio e documentato dalla produzione in atti, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione e rende il ricorso improcedibile. La definizione negoziata della controversia esaurisce la pretesa dedotta in giudizio, privando la parte della possibilità di conseguire un’utilità ulteriore rispetto a quella già ottenuta in via transattiva. In presenza di tale evenienza, il giudice amministrativo dichiara l’improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse senza esaminare il merito dei motivi. La compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituisce conseguenza coerente con la definizione consensuale della lite.
Il Fatto
A seguito dell’annullamento da parte delle Sezioni Unite della Cassazione degli atti del procedimento elettorale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, il Ministro della Giustizia scioglieva l’ente e nominava un commissario straordinario, il quale nominava tre componenti del Comitato previsto dall’art. 33, comma 4, legge n. 247/2012 per coadiuvarlo nella gestione.
Esaurito l’incarico, il commissario e i componenti chiedevano il riconoscimento di un compenso e delle indennità connesse. Il Consiglio dell’Ordine, con la deliberazione n. 32 del 17.09.2019, respingeva la richiesta quanto a compenso e indennità, riconoscendo solo il rimborso delle spese documentate. Gli interessati adivano il Tribunale di Bari, che declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; quindi riassumevano la causa davanti al TAR Puglia, impugnando la delibera e chiedendo la declaratoria del diritto al compenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con atto depositato il 16 luglio 2024, l’Ordine resistente ha comunicato l’intervenuto accordo transattivo con i ricorrenti, risultante dall’estratto del verbale della seduta del 01.03.2022. Tale sopravvenienza processuale costituisce il fulcro della decisione.
La giurisprudenza amministrativa consolidata, richiamata implicitamente dal Tribunale, ritiene che la definizione negoziata della controversia faccia venir meno l’interesse alla decisione. Il ricorrente che abbia ottenuto in via transattiva la soddisfazione della propria pretesa non ha più utilità da trarre dalla pronuncia giurisdizionale. Il processo, privo di scopo, non può che chiudersi con una declaratoria di improcedibilità.
Il TAR applica quindi i principi in materia di sopravvenuto difetto di interesse, istituto che opera sul piano dell’interesse al ricorso e non della carenza originaria delle condizioni dell’azione. Non si tratta di inammissibilità per difetto ab origine, ma di una causa di improcedibilità sopravvenuta, legata al venir meno dell’utilità concreta della pronuncia.
Quanto alle spese, la definizione consensuale della lite giustifica la compensazione tra le parti, non ravvisandosi soccombenza in senso proprio. Il Collegio ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.