Ottemperanza della Carta Docente: liquidazione del credito e rigetto delle astreintes per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 2224 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna il Ministero dell’Istruzione all’erogazione della Carta Docente costituisce titolo esecutivo idoneo per l’azione di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’accertamento dell’inottemperanza comporta l’assegnazione all’Amministrazione di un termine per provvedere al pagamento integrale, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento di una somma aggiuntiva ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere, invece, esclusa quando la misura risulti manifestamente iniqua, tenuto conto dell’esiguità del credito e dei vincoli di finanza pubblica che gravano sul debitore istituzionale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2019/20. La sentenza, notificata all’Amministrazione, non aveva ricevuto alcun adempimento nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’importo di euro 2.000,00 e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, oltre alla condanna al pagamento di una somma aggiuntiva ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione avesse provveduto al pagamento. La costituzione del Ministero con memoria di stile e l’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito hanno ulteriormente corroborato la fondatezza della domanda, legittimando la declaratoria di inottemperanza.
Il Giudice ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento integrale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega e onere di completare l’adempimento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una somma aggiuntiva per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui la astreinte va esclusa quando risulti “manifestamente iniqua” o sussistano “altre ragioni ostative”. Nella specie, il Collegio ha ritenuto prevalenti le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio dell’Amministrazione e, soprattutto, l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva rispetto al credito azionato.
La sentenza si chiude con la condanna alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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