Accertamento istruttorio su impianti fotovoltaici in area industriale e limiti del 60% (TAR Puglia n. 1060 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a destinazione industriale, l’esercizio del potere inibitorio da parte del Comune deve fondarsi su un accertamento puntuale e documentato delle interferenze tra il progetto e le aree di pertinenza. L’istruttoria deve verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 10-bis d.l. n. 17/2022, con particolare riguardo al limite dimensionale che impone una superficie non superiore al 60 per cento dell’area industriale di pertinenza. La carenza di costituzione del soggetto che ha emanato il parere negativo posto a fondamento del provvedimento inibitorio giustifica l’attivazione di poteri istruttori officiosi da parte del giudice amministrativo, al fine di acquisire gli elementi necessari per la decisione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato al SUAP del Comune di Lecce una dichiarazione di inizio lavori asseverata per l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra da 999,0 kWp, con le relative opere connesse, in un’area a destinazione industriale. A seguito del parere negativo espresso dal Consorzio ASI, il Comune aveva adottato un primo provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, successivamente integrato da un secondo atto inibitorio.

La società ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendone l’illegittimità per carenza di istruttoria e per erronea applicazione della normativa di settore di cui all’art. 22-bis d.lgs. 199/2021. Il Comune di Lecce si è costituito in giudizio, mentre il Consorzio ASI, autore del parere negativo, non ha ritenuto di resistere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha rilevato che i provvedimenti inibitori adottati dal Comune trovano fondamento esclusivo nelle risultanze del parere contrario del Consorzio ASI, il quale però non si è costituito in giudizio per illustrare e sostenere le ragioni della propria valutazione. Questa circostanza ha reso necessario un approfondimento istruttorio volto ad acquisire gli elementi conoscitivi indispensabili per verificare la legittimità dell’azione amministrativa contestata.

L’ordinanza individua i profili che necessitano di chiarimento, a partire dall’indicazione dei lotti e delle sedi viarie o dei parcheggi eventualmente interferenti con il progetto presentato dalla ricorrente. Il Collegio ha altresì richiesto al Consorzio di documentare il rapporto tra il Piano Urbanistico di propria competenza e gli atti di recepimento comunali, al fine di ricostruire il quadro pianificatorio applicabile all’intervento.

Particolare rilievo assume la verifica richiesta in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 10-bis d.l. n. 17/2022, che disciplina i limiti dimensionali per l’installazione di impianti fotovoltaici in aree industriali. Il Consorzio è stato chiamato a precisare se il progetto sia corredato dagli elaborati idonei a verificare le predette circostanze e se l’estensione dell’area interessata sia contenuta nel limite del 60 per cento dell’area industriale di pertinenza.

Il Collegio ha concesso al Consorzio ASI il termine di sessanta giorni per adempiere agli incombenti istruttori, disponendo la fissazione dell’udienza pubblica di prosieguo per la trattazione nel merito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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