I permessi ex lege n. 104/1992 non degradano a concessione discrezionale, ma il diniego deve essere provato (TAR Marche n. 966 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso mensile di cui all’art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, una volta accertati i presupposti di legge, costituisce un diritto del lavoratore che assiste una persona con disabilità in situazione di gravità, non degradabile dall’Amministrazione a concessione discrezionale subordinata a generiche esigenze organizzative. L’istituto conserva natura di diritto potestativo anche nell’interpretazione dell’art. 24, comma 1, d.l. n. 18/2020 (che ha incrementato di dodici giornate i permessi per i mesi di marzo e aprile 2020), mentre il limite della compatibilità con le esigenze delle Forze armate di cui al comma 2-bis non era operante ratione temporis. Grava tuttavia sul lavoratore che impugni un preteso diniego l’onere di provarne l’esistenza, non potendo desumersi la sua adozione dalla mera successione di atti amministrativi favorevoli.
Il Fatto
Un brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri, autorizzato dal dicembre 2019 a fruire dei tre giorni mensili di permesso ex legge n. 104/1992 per assistere il padre disabile grave, nel marzo 2020 chiedeva prima la conversione di giorni di licenza ordinaria in permessi e poi quattro ulteriori giornate dal 25 al 28 marzo, anche sulla base dell’incremento introdotto dall’art. 24 d.l. n. 18/2020. Il 25 marzo veniva concessa una licenza straordinaria per gravi motivi familiari, ma il padre decedeva lo stesso giorno. Il ricorrente impugnava un diniego che assumeva comunicatogli oralmente, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, premesso che i permessi ex legge n. 104/1992 integrano un diritto non comprimibile da esigenze organizzative, ha però rilevato che la domanda del 23 marzo ha ricevuto parere favorevole e che dal 25 marzo è subentrata la licenza straordinaria. Nel caso di specie, il provvedimento di diniego non è stato documentato, rendendo il ricorso infondato in fatto.
Quanto all’art. 24, comma 2-bis, d.l. n. 18/2020, la Corte ne ha escluso l’applicazione, essendo stato introdotto solo dalla legge di conversione n. 27/2020 e non operante nei giorni oggetto di causa. La conversione dei giorni di licenza ordinaria in permessi è stata ritenuta coerente con le direttive applicative sopravvenute, non una ammissione di errori pregressi.
Il Collegio ha infine respinto la domanda risarcitoria, mancando sia un provvedimento illegittimo sia il nesso causale: il ricorrente era libero dal servizio nei giorni precedenti e l’assenza dal 25 marzo era autorizzata a diverso titolo. La liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova del danno. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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