Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento (TAR Puglia n. 1058 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione su un’istanza di accesso agli atti e la successiva ostensione della documentazione richiesta, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente risulta integralmente soddisfatta. In tale evenienza, l’Amministrazione che abbia provveduto all’ostensione solo a seguito della notifica del ricorso è da considerarsi virtualmente soccombente, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di indennità di accompagnamento, agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia deducendo di non aver mai ricevuto la convocazione a visita di revisione per l’invalidità civile e la comunicazione di sospensione della predetta indennità.
Con il ricorso, il ricorrente chiedeva la declaratoria del proprio diritto ad accedere e a prendere visione di copia della convocazione e della comunicazione di sospensione, nonché la condanna dell’INPS all’esibizione di tali documenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, l’INPS aveva documentato l’avvenuto invio, tramite posta elettronica certificata, del provvedimento di sospensione della prestazione e della convocazione a visita, con le relative ricevute, nonché della seconda convocazione.
Alla luce di tale produzione documentale, il Collegio ha considerato che il soddisfacimento della pretesa sostanziale attivata in giudizio determinasse la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da riconoscere al ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di una soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che aveva provveduto all’ostensione della documentazione soltanto a seguito della proposizione del ricorso. Tale circostanza ha giustificato la condanna dell’INPS al pagamento delle spese in favore del ricorrente, nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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