Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso è illegittimo se il richiedente vanta un interesse diretto (TAR Puglia n. 1057 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento dell’amministrazione su un’istanza di accesso documentale è illegittimo quando il richiedente vanti un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell’istanza. La mera mancata risposta dell’ente, in assenza di elementi che giustifichino un diniego, integra una violazione degli obblighi di trasparenza e impone al giudice amministrativo di ordinare l’ostensione della documentazione richiesta, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., entro un termine determinato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’istanza volta al riconoscimento del danno da xylella fastidiosa per l’annualità 2018, ex D.M. 102/2004, aveva chiesto all’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali della Puglia (ARIF) l’accesso a tutta la documentazione relativa alla mancata erogazione del contributo, con particolare riferimento alla domanda presentata in data 27 dicembre 2020 e successivamente accolta. L’istanza di accesso, formulata in data 23 settembre 2025, era rimasta priva di riscontro, determinando la formazione di un silenzio rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990.
Avverso tale silenzio, il ricorrente ha adito il TAR Puglia, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’accesso e la consequenziale condanna dell’ente all’esibizione della documentazione. L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
La Motivazione del Collegio
Il Collegio ha ritenuto la domanda fondata, osservando come il ricorrente avesse presentato un’istanza di accesso finalizzata all’acquisizione di atti relativi a un procedimento amministrativo esistente, nel quale lo stesso vantava un interesse qualificato. Tale interesse discendeva dalla circostanza che la documentazione richiesta riguardava la domanda di contributo oggetto di una precedente istanza di erogazione, formalmente avanzata dal medesimo soggetto e poi sollecitata in più riprese, anche ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990.
Il Tribunale ha precisato che, ai fini dell’ammissibilità dell’accesso, non è richiesta la titolarità di una situazione soggettiva “piena” ma è sufficiente la sussistenza di un collegamento tra l’istante e il documento, tale da rendere l’ostensione funzionale alla tutela di una posizione giuridica rilevante. Nel caso di specie, l’interesse del ricorrente era evidente, attenendo la documentazione alla mancata erogazione di un contributo già riconosciuto in suo favore.
Non emergendo elementi che potessero giustificare un diniego di accesso, il Collegio ha dichiarato illegittimo il silenzio-diniego formatosi sull’istanza e ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’ostensione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
La soccombenza ha infine determinato la condanna dell’ente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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