Accesso agli atti di compensazione sanitaria e interesse del soggetto erogatore (TAR Calabria n. 1179 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale spetta al soggetto che vanti un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241 del 1990. La struttura sanitaria privata accreditata che assume di non essere stata remunerata per prestazioni erogate a residenti fuori Regione ha titolo ad ottenere gli elenchi analitici dei ricoveri comunicati alle Regioni debitrici nell’ambito della compensazione interregionale. Il collegamento tra la finalità dichiarata e il documento richiesto si valuta in astratto, senza che il giudice possa scrutinare la fondatezza della pretesa che il richiedente intende tutelare. È sufficiente che la documentazione costituisca il mezzo utile per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante. La mera titolarità dei dati di origine non esclude l’accesso, quando la richiesta investa anche contestazioni e controdeduzioni formatesi nel procedimento amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di autorizzazione all’esercizio di prestazioni di assistenza ospedaliera per conto del servizio sanitario regionale, nelle branche di chirurgia generale e ortopedia, nonché di accreditamento istituzionale definitivo. Assumeva di aver sottoscritto, dal 2017 in poi, accordi contrattuali ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992 con l’azienda sanitaria provinciale competente, con indicazione del budget annuale per l’erogazione di prestazioni in favore degli assistiti.

La società sosteneva di aver erogato negli anni un ingente numero di prestazioni in favore di pazienti provenienti da altre Regioni, non remunerate dalla Regione e dall’azienda sanitaria perché ritenute comprese nel budget assegnato. Secondo la prospettazione, la Regione avviava per ogni annualità la procedura di compensazione conseguendo dalle altre Regioni il rimborso, senza corrispondere alcunché all’erogatore, così realizzando un indebbito arricchimento. Nel luglio 2023 la società chiedeva quindi l’accesso all’elenco analitico dei singoli episodi di ricovero erogati a cittadini residenti altrove nel periodo 2017-2021, alle contestazioni delle Regioni debitrici, alle controdeduzioni regionali e alla tabella sintetica degli addebiti. Decorso inutilmente il termine dell’art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990, proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il diniego tacito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il ricorso. La ricorrente ha allegato di aver erogato prestazioni in favore di pazienti di altre Regioni e di non essere stata integralmente remunerata, mentre la Regione avrebbe attivato i procedimenti per addebitarne i costi alle amministrazioni di riferimento. Da tale prospettazione emerge la titolarità dell’interesse prefigurato dal legislatore per l’accesso ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione.

Gli elenchi richiesti riguardano i procedimenti di compensazione per prestazioni per le quali la società afferma di vantare diritto alla remunerazione integrale. Il Tribunale precisa che il diritto di accesso sussiste a prescindere dalla fondatezza della pretesa economica sottostante: secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la valutazione del legame tra finalità dichiarata e documento va effettuata in astratto, senza scrutinare la fondatezza della domanda che il soggetto intende sollevare in giudizio. È necessario e sufficiente che la documentazione costituisca il mezzo utile per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, richiamando sul punto T.A.R. Campania – Salerno, sez. III, sent. 6 febbraio 2023, n. 300.

Non coglie nel segno l’eccezione dell’Avvocatura erariale secondo cui i dati sarebbero già in possesso della ricorrente. L’istanza ostensoria ha ad oggetto anche gli elenchi contenenti le contestazioni mosse dalle Regioni debitrici e le controdeduzioni svolte dalla Regione, elementi di cui la società non può essere al corrente.

La Regione, che detiene la documentazione, è pertanto tenuta a consentirne l’accesso mediante visione ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. La circostanza della detenzione regionale comporta il difetto di legittimazione passiva del Commissario ad acta e dell’azienda sanitaria provinciale. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Regione, con distrazione in favore del difensore, e compensate nei confronti degli altri soggetti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *