Ordine di demolizione su area demaniale e irrilevanza del titolo edilizio rilasciato a non domino (TAR Puglia n. 1056 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive insistenti su area demaniale è legittimo quando l’accertamento giurisdizionale, passato in giudicato, abbia escluso la sdemanializzazione tacita, necessitante di atti e comportamenti oggettivamente incompatibili con l’uso demaniale e non già di mere presunzioni di mancato utilizzo o di comportamenti di inerzia e tolleranza. Il titolo edilizio rilasciato dal Comune su area demaniale è rilasciato a non domino e non costituisce ostacolo all’ingiunzione di demolizione, attesa l’inequivocabile e implicita caducazione del titolo e l’operatività del principio superficies solo cedit, che comporta l’acquisizione del manufatto al proprietario dell’area di sedime. Sono inammissibili, in quanto privi di natura provvedimentale e di portata lesiva, i motivi di impugnazione avverso note e verbali di sopralluogo meramente endoprocedimentali.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di terreni nel Comune di Massafra, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere abusive insistenti sulla particella 32, in proprietà del Demanio dello Stato, nonché la successiva ordinanza di demolizione n. 91 del 24.5.2017 e la nota della Marina Militare del 30.5.2017. Gli interessati deducevano la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, assumendo che il manufatto insistesse su particelle originate da un’unica particella, in parte acquisita al demanio, e che fosse stato rilasciato nel 1979 un titolo edilizio per l’ampliamento di una casa colonica.

Il giudizio era stato sospeso in attesa della definizione della causa civile avente ad oggetto l’accertamento del confine tra i mappali e l’eventuale sdemanializzazione tacita. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado favorevole ai ricorrenti, aveva acclarato la demanialità dell’area, con sentenza passata in giudicato; il giudizio amministrativo era stato riassunto dagli eredi di uno degli originari ricorrenti, deceduto nel corso del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso la nota della Marina Militare del 30.5.2017 e avverso il verbale di sopralluogo della Polizia locale e del tecnico comunale del 5.4.2017, trattandosi di atti privi di natura provvedimentale e, quindi, privi di portata lesiva, con conseguente irricevibilità per tardività dell’impugnazione del verbale.

Nel merito, il Tribunale ha respinto le domande di annullamento delle ordinanze di demolizione, ritenendo dirimente la definizione dell’assetto dominicale operata dalla sentenza della Corte d’Appello, divenuta cosa giudicata. Il giudice d’appello aveva escluso la sdemanializzazione tacita, rimarcando la necessità di accertare oggettivi atti e comportamenti incompatibili con l’uso demaniale, non potendo rilevare in senso contrario la mera inerzia o tolleranza né elementi quali l’impianto di un mandorleto o la presenza di un muretto a secco, ritenuti non incompatibili con l’utilizzo militare dell’area.

La Corte d’Appello aveva inoltre acclarato, sulla base della c.t.u., che i muretti a secco non segnavano alcun confine reale ma ricadevano nelle particelle demaniali, quale conseguenza di uno sconfinamento della proprietà privata. Da tale accertamento il Collegio ha tratto il corollario dell’infondatezza dei vizi di eccesso di potere e difetto di istruttoria, essendo stata accertata la localizzazione dei manufatti su area demaniale e l’erroneità della tesi della derivazione della particella 32 dalla particella 40.

Quanto alla concessione edilizia del 1979, il Tribunale ha precisato che, per gli immobili ricadenti su area demaniale, il titolo risultava richiesto a non domino, rilevando comunque la demanialità dell’area e l’operatività del principio superficies solo cedit, che determina l’acquisizione del manufatto al proprietario dell’area di sedime. È stata infine ritenuta infondata la censura di contraddittorietà per la mancata previa autotutela sulla concessione edilizia, attesa l’inequivocabile e implicita caducazione del titolo, non oggetto di espressa impugnazione. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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