Ottemperanza al giudicato sul bonus Carta del Docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2489 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è fondato quando risulti accertata la formazione del giudicato e siano stati espletati gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione esecutiva. La notificazione del titolo presso la sede dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti necessari dell’azione. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inadempienza. Al commissario non spetta ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti che hanno prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno chiesto al TAR Sicilia di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 257 del 30.4.2024 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva ordinato al Ministero il pagamento delle somme dovute a titolo di bonus Carta del Docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per il lavoro svolto.

Il giudice del lavoro aveva riconosciuto a ciascun ricorrente importi variabili in relazione agli anni scolastici di riferimento e aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 5.500 euro, oltre accessori, con distrazione al difensore. L’amministrazione non avrebbe dato integrale attuazione al provvedimento. I ricorrenti hanno pertanto proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda. Il titolo giudiziale è passato in giudicato, come attestato dal provvedimento in atti del 3 settembre 2025. Il giudice ha verificato gli ulteriori adempimenti cui la legge subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, accertandone l’espletamento.

La sentenza risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 7.05.2024. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 23 gennaio 2026, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il rispetto di tale termine costituisce condizione di ammissibilità del ricorso.

Accertata la fondatezza della domanda, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nei confronti dei ricorrenti, mediante il pagamento delle somme indicate, nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza. La scadenza del termine segna il momento a partire dal quale l’inerzia dell’amministrazione diviene rilevante ai fini dell’intervento sostitutivo.

Per l’ipotesi di protratta inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’amministrazione non abbia adempiuto.

Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il pagamento degli importi dovuti entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza ulteriore compenso. Il Collegio ha richiamato il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001, ritenuto applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state liquidate in complessivi euro 1.000, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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