Trattamento ABA per minori con autismo: la prescrizione del CAT prevale sulle indicazioni dei medici di fiducia (TAR Puglia n. 1038 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. per i minori con disturbo dello spettro autistico è atto di competenza esclusiva del Centro Autismo Territoriale (CAT), struttura pubblica cui la legge attribuisce la valutazione clinica individualizzata di appropriatezza. Il numero di ore settimanali è definito dalla prescrizione del CAT, nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento regionale, e non può essere determinato sulla base delle indicazioni dei medici di fiducia del paziente, che non possono sostituirsi alle valutazioni delle strutture pubbliche. Una volta che la ASL abbia individuato una struttura accreditata e convenzionata per l’erogazione del trattamento, l’assistito non può pretendere di fruire delle prestazioni presso un diverso centro privato con oneri a carico del servizio sanitario. È invece dovuto il ristoro delle spese sostenute dalla famiglia nel periodo in cui l’Azienda sanitaria non è stata in grado di assicurare in via diretta l’erogazione del trattamento, nei limiti delle prescrizioni del CAT e del Regolamento regionale.
Il Fatto
I genitori di un minore di sette anni affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, con compromissione del linguaggio, agivano dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, nei confronti della ASL Taranto. Il minore, dal 2020, seguiva un trattamento comportamentale intensivo con metodo ABA presso un centro privato, pur ricevendo dalla ASL solo un contributo economico parziale. Il 5.6.2025 il CAT di Mottola ridefiniva la diagnosi, riducendo la gravità a livello 2, e indicava l’avvio di un trattamento riabilitativo multidisciplinare presso una struttura convenzionata, il centro OSMAIRM di Taranto, attivato solo nel maggio 2025. I ricorrenti impugnavano tale determinazione e chiedevano l’accertamento del diritto a proseguire il trattamento presso il centro privato di fiducia, nella misura di 10 ore settimanali di ABA, oltre a logopedia e supervisioni, nonché il risarcimento delle spese sostenute.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1781 del 2022) e la propria giurisprudenza (sentenza n. 135 del 2026), che riconducono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia inerente al riconoscimento di un trattamento terapeutico individualizzato in ambito di pubblico servizio.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le domande di accertamento del diritto alla prosecuzione del trattamento presso il centro privato. Il cuore della decisione risiede nella attribuzione al CAT della competenza esclusiva a prescrivere e calibrare l’intervento terapeutico. La prescrizione del 5.6.2025 risultava conforme all’art. 4 del Regolamento regionale n. 9/2016, che per il periodo scolare (6-11 anni) prevede un livello assistenziale estensivo fino a un massimo di 8 ore settimanali. I giudici hanno escluso che le indicazioni dei medici di fiducia, che suggerivano 10 ore settimanali, potessero prevalere sulla valutazione dell’Amministrazione sanitaria.
Quanto alla scelta della struttura, il TAR ha osservato che la ASL, dopo la prescrizione del CAT, aveva individuato il centro OSMAIRM, struttura accreditata e convenzionata, in conformità con la priorità fissata dalla delibera di Giunta regionale n. 857/2024 per l’utilizzo dei moduli dedicati all’autismo. I giudici hanno inoltre valorizzato l’attestazione del legale rappresentante dell’OSMAIRM circa il possesso, da parte del personale, dei requisiti di qualificazione previsti dall’allegato 1 della delibera di Giunta regionale n. 1584/2024.
Il Collegio ha invece accolto la domanda risarcitoria per il periodo anteriore al 6.6.2025, in cui la ASL non era in grado di erogare direttamente il trattamento. Ritenuta la fondatezza della pretesa e l’assenza di puntuali controdeduzioni della difesa dell’Azienda, il TAR ha disposto l’accertamento del diritto al ristoro secondo il meccanismo dell’art. 34, comma 4, c.p.a., demandando alla ASL la quantificazione delle somme sulla base di criteri predeterminati: acquisizione delle fatture del centro privato fino al 6.6.2025, verifica della corrispondenza con le prescrizioni periodiche del CAT, decurtazione dei contributi già erogati, corresponsione dell’importo residuo oltre interessi e rivalutazione, nel termine di novanta giorni.
Il parziale accoglimento ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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