La Regione può correggere le scelte pianificatorie contraddittorie del Comune (TAR Puglia n. 1037 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di approvazione di una variante al piano regolatore generale, la Regione può legittimamente discostarsi dalle scelte operate dal Commissario ad acta quando queste, eccedendo l’oggetto del vincolo decaduto, risultino contraddittorie con un piano esecutivo (PIRT) adottato dal Comune e siano prive di motivazione. L’esercizio del potere di modifica in sede di approvazione, ex art. 10 della legge n. 1150/1942, costituisce principio fondamentale della materia urbanistica e non integra eccesso di potere per incompetenza. Il parere favorevole dell’organo paesaggistico non preclude alla Regione di esprimere valutazioni contrarie sulla coerenza urbanistica dell’intervento. Al rigetto della domanda di annullamento consegue il rigetto della domanda risarcitoria, non ravvisandosi una condotta contra legem né un danno da ritardo, ove le destinazioni originarie del PRG siano state confermate.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un suolo nel Comune di Torricella, aveva ottenuto dal TAR, con due sentenze, l’obbligo dell’Amministrazione di procedere alla riqualificazione dell’area a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio. All’esito di un complesso iter procedimentale, il Commissario ad acta aveva adottato una variante che interessava l’intera proprietà, riclassificando come zona “Bt” aree in precedenza destinate a zona agricola.
La Regione Puglia, con deliberazione del 2024, aveva però approvato la variante limitatamente alla conferma del vincolo stradale, mantenendo per il resto le destinazioni originarie, sulla base del parere del Servizio Urbanistica che evidenziava la contraddizione con il PIRT adottato dal Comune. La ricorrente ha quindi impugnato tale deliberazione, deducendo violazione del giusto procedimento, eccesso di potere e elusione del giudicato, chiedendo altresì il risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate le censure, valorizzando il percorso motivazionale del parere regionale. Le valutazioni del Servizio Urbanistica sono state giudicate ragionevoli perché evidenziano l’oggettiva arbitrarietà delle scelte del Commissario ad acta, il quale aveva esteso la variante ad aree non interessate dal vincolo decaduto, senza esplicitare alcuna motivazione. Tale estensione risultava poi in aperto contrasto con il PIRT adottato dal Comune, volto a confermare le destinazioni originarie per l’equilibrato sviluppo del territorio.
Quanto alla dedotta incompetenza, il Collegio ha richiamato l’art. 10 della legge n. 1150/1942, che consente alla Regione di apportare modifiche al piano in sede di approvazione. Tale norma, come chiarito dal Consiglio di Stato, costituisce un principio fondamentale della materia urbanistica, sicché la verifica della tenuta complessiva della pianificazione comunale attiene agli interessi regionali, ancor più quando vengono in rilievo questioni che impattano sugli interessi paesaggistici disciplinati dal PPTR.
Il TAR ha poi escluso rilievo alla mancata approvazione del PIRT, osservando che ciò che rileva non è la sua diretta efficacia, ma la intrinseca contraddittorietà delle soluzioni pianificatorie comunali, che giustifica l’intervento correttivo regionale. Parimenti irrilevante è stato ritenuto il parere favorevole della Sezione paesaggistica, atteso che esso non preclude valutazioni difformi sui profili urbanistici, rientranti nelle competenze della Sezione Urbanistica.
Il rigetto della domanda di annullamento ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria. Il Collegio ha escluso sia una condotta contra legem sia il danno da ritardo, rilevando che, essendo state confermate le destinazioni originarie del PRG per tutte le aree, non residua alcuna lesione ricollegabile ai tempi del procedimento. In particolare, per le aree agricole, l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di provvedere alla riclassificazione, non essendo interessate da vincoli decaduti. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.