Ottemperanza al giudicato civile e nomina del Commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1198 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. il ricorrente è tenuto a chiamare in causa tutte le parti del giudizio di prime cure, anche qualora nei confronti di alcune di esse il titolo azionato non contenga alcuna statuizione di condanna. La loro estromissione non può quindi essere disposta per il solo fatto di essere rimaste estranee al giudicato. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza quando il titolo è divenuto definitivo per mancata impugnazione, attestata da certificazione di cancelleria, ed è decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Commissario ad acta provvede solo su istanza di parte e decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente agisce in forza di una sentenza resa dal giudice civile, notificata e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini. Chiede al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo del Comune di ottemperare al titolo, con liquidazione in suo favore delle somme indicate, oltre rivalutazione e interessi, e il rimborso dell’imposta di registro pagata. Domanda altresì la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione.
Il Comune, regolarmente intimato, non si costituisce. Si costituisce invece la società partecipata, chiedendo di essere estromessa dalla lite perché il titolo non prevede alcuna condanna a suo carico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di estromissione. Richiamando l’art. 114 cod. proc. amm., rileva che chi agisce con il ricorso di ottemperanza è tenuto a chiamare in giudizio tutte le parti del giudizio di prime cure. Tra queste rientra anche la società intimata, di talché l’istanza di estromissione va rigettata.
Nel merito il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La documentazione in atti comprova la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, nomina Commissario ad acta, su istanza di parte, il dirigente pro tempore del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega, entro ulteriori sessanta giorni.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto un precedente del C.G.A.R.S. n. 138/2015 e un’ordinanza del TAR Campania n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con istanza da presentare a pena di decadenza secondo l’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione. Il Commissario deposita esclusivamente tramite la procedura P.A.T.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, liquidate come da dispositivo. Restano compensate nei rapporti con la società intimata, non essendo stata nei suoi confronti spiegata alcuna domanda.
Nota della Redazione
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