Prova documentale della presenza in Italia ai fini dell’emersione (TAR Lombardia n. 2947 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 103, comma 1, del D.l. n. 34 del 2020 subordina la regolarizzazione del lavoratore straniero alla dimostrazione della sua presenza sul territorio nazionale prima del giorno 08.03.2020, onere probatorio che grava sul richiedente. La norma non impone una specifica prossimità temporale della documentazione rispetto alla data rilevante, ma la funzione della prova è dimostrare la presenza in Italia in un momento determinato. Documenti risalenti a sette anni prima non consentono alcuna inferenza attendibile sulla presenza alla data richiesta, in assenza di elementi che attestino la continuità della permanenza nel periodo intermedio. Le dichiarazioni di terzi non possiedono autonoma efficacia dimostrativa sufficiente a colmare il vuoto probatorio, in mancanza di ulteriori riscontri documentali.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del D.l. n. 34 del 2020. L’Amministrazione, dopo un primo preavviso di rigetto fondato su parere negativo della Questura, aveva riesaminato la pratica ottenendo parere positivo, ma aveva comunque rilevato l’inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare la presenza sul territorio nazionale in data anteriore all’08.03.2020. La documentazione era composta da un verbale di elezione di domicilio presso i Carabinieri del 2013, una fattura professionale del 2013, buste paga del 2007 e un’attestazione consolare del 2020.
Il ricorrente deduceva la violazione del D.lgs. n. 286 del 1998 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione avesse rigettato l’istanza sulla base della sola datazione dei documenti, senza una valutazione complessiva della presenza effettiva in Italia. L’istanza cautelare veniva respinta per assenza di prova del requisito; nel corso del giudizio non veniva depositata ulteriore documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla sufficienza della prova documentale della presenza sul territorio nazionale prima dell’08.03.2020. La prova del requisito sostanziale grava sul richiedente, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 2020.
La documentazione prodotta non soddisfa l’onere probatorio: il verbale di elezione di domicilio risale al 2013, le buste paga al 2007 e la fattura professionale al 2013. Si tratta di atti che attestano la presenza in un periodo significativamente anteriore alla data rilevante, ma che non colmano l’intervallo temporale intercorrente tra il 2013 e il marzo 2020. L’attestazione consolare del 2020 è successiva alla soglia e non è idonea a dimostrare la presenza anteriore. Le dichiarazioni di terzi, in assenza di riscontri documentali, non possiedono autonoma efficacia dimostrativa.
Il Collegio ha escluso che la norma imponga una prossimità temporale rigida della documentazione, ma ha precisato che la funzione della prova è dimostrare la presenza in un momento determinato. Un documento risalente a sette anni prima non consente alcuna inferenza attendibile sulla presenza nel 2020, in mancanza di elementi che attestino la continuità della permanenza nel periodo intermedio. L’Amministrazione non ha applicato un criterio formale, ma una valutazione sostanziale dell’inidoneità complessiva della documentazione.
Quanto alla dedotta erroneità dell’affermazione circa la mancata produzione di chiarimenti dopo il preavviso di rigetto, la circostanza non incide sull’esito del provvedimento: le osservazioni e la documentazione integrativa consistevano nei medesimi elementi già esaminati, che non colmano il difetto probatorio. Il provvedimento si regge autonomamente sulla rilevata insufficienza della prova documentale.
Infine, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente, nonostante il rigetto dell’istanza cautelare fondato proprio sull’assenza di prova, non ha depositato in giudizio alcun ulteriore elemento documentale, circostanza che conferma l’insussistenza del supporto probatorio necessario.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.