Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata in esito a rinuncia implicita (TAR Puglia n. 1043 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente, successiva alla proposizione del ricorso, circa il venuto meno dell’interesse alla decisione della causa determina una sopravvenuta carenza di interesse che impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito le domande proposte. La pronuncia di improcedibilità ha natura formale e non definisce il giudizio nel merito. In ragione di tale natura, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, il provvedimento con cui la Regione Puglia aveva rigettato la proposta di rettifica degli elaborati del PPTR, formulata ai sensi dell’art. 104 delle NTA, unitamente agli atti connessi, consequenziali e presupposti, ivi compresa la relazione istruttoria sottostante e le comunicazioni di richiesta di controdeduzioni ed integrazioni.
Nel giudizio si erano costituite la Regione Puglia e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, mentre il Comune di Porto Cesareo non si era costituito. La società ricorrente risultava rappresentata e difesa da un legale, con domicilio eletto in Lecce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con atto depositato in data 7.4.2026, la parte ricorrente aveva dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione è stata assunta dal Tribunale come espressione di una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
Il giudice amministrativo ha quindi ritenuto che non restasse altra possibilità che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento delle relative domande, senza alcun esame nel merito delle censure proposte avverso il provvedimento regionale di rigetto della proposta di rettifica del PPTR.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, giustificandola proprio in ragione della natura formale della decisione, che non ha richiesto alcuna valutazione nel merito delle questioni controversie.
Il dispositivo ha pertanto dichiarato improcedibile il ricorso, compensato le spese tra le parti e ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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