Pianificazione urbanistica e indagini istruttorie sulla delimitazione del contesto di servizi (TAR Puglia n. 1019 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità degli atti di approvazione del Piano Urbanistico Generale, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori quando non emerga con chiarezza la delimitazione delle aree interessate dalle scelte pianificatorie e sia necessario acquisire chiarimenti su circostanze rilevanti ai fini della decisione, ivi inclusa la verifica del dedotto conflitto di interessi di una componente dell’organo consiliare. L’istruttoria è volta ad acquisire dall’amministrazione una relazione con annessa documentazione che precisi l’esatta delimitazione del contesto di servizi sulla base degli elaborati del piano approvato, gli eventuali atti relativi alle modifiche apportate in sede di approvazione rispetto al piano adottato e la data di eventuali cessioni di terreni in favore del Comune. La causa non è matura per la decisione quando permangono elementi di incertezza sulla conformazione delle previsioni pianificatorie e sulle circostanze fattuali che costituiscono presupposto delle censure proposte.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di un’azienda agricola, hanno impugnato gli atti di approvazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di Galatone, contestando in particolare le scelte pianificatorie che interessano la loro proprietà, la quale risulterebbe inclusa nel contesto di servizi “Parco della Reggia” con conseguente riduzione delle facoltà edificatorie rispetto alle aree classificate come contesti rurali. Hanno dedotto l’illegittimità e la contraddittorietà delle previsioni del PUG sotto molteplici profili, nonché il conflitto di interessi di una componente del Consiglio comunale in relazione a tale scelta pianificatoria.
Il Comune di Galatone e la Regione Puglia si sono costituiti in giudizio, mentre gli altri soggetti evocati non hanno presentato conclusioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la causa non è matura per la decisione, in quanto non emerge con chiarezza la delimitazione della porzione del territorio comunale interessata dal contesto di servizi “Parco della Reggia”. In particolare, nella Tavola 5 del PUG l’azienda agricola dei ricorrenti risulta classificata nell’ambito dei contesti territoriali rurali, mentre non è data specifica indicazione delle altre tavole del piano approvato nelle quali sia individuato il suddetto contesto, il quale compare nella Tavola 5.01, allegata solo al PUG adottato e stralciata da quello effettivamente approvato.
Quanto alla censura relativa al conflitto di interessi, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti in ordine all’intervenuta cessione in favore del Comune dei terreni che separano la struttura turistica in ragione della quale è stato dedotto il conflitto con l’azienda agricola dei ricorrenti, nonché sulle modifiche apportate al PUG approvato con le quali è stato eliminato il percorso escursionistico originariamente previsto nel PUG adottato, volto a collegare la suddetta struttura con il mare transitando attraverso la proprietà dei ricorrenti.
Il Tribunale ha pertanto disposto che l’amministrazione comunale produca una relazione, con annessa documentazione, che precisi l’esatta delimitazione del contesto di servizi “Parco della Reggia” sulla base degli atti e degli elaborati del PUG approvato, gli eventuali atti relativi all’elaborazione e approvazione del piano concernenti la decisione di attribuire valore strutturale e non programmatico alle disposizioni relative al contesto di servizi e di eliminare il sentiero escursionistico, nonché la data in cui è intervenuta la cessione in favore del Comune delle particelle che separano l’azienda agricola dalla struttura ricettiva. L’adempimento è stato fissato nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, con rinvio della causa all’udienza pubblica del 27 gennaio 2027.
Nota della Redazione
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