Verifica di anomalia applicabile anche alle concessioni di servizi (TAR Puglia n. 894 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 si applica anche all’affidamento delle concessioni di servizi, alla luce della previsione generale dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dell’assenza di clausole di esclusione. Nelle concessioni, l’equilibrio economico-finanziario deve risultare dal P.E.F. ex art. 185, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, mentre la verifica ex art. 110 concerne la congruità dei singoli elementi dell’offerta: si tratta di verifiche autonome e non sovrapponibili. La valutazione di anomalia presenta un alto margine di opinabilità tecnico-discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità se non per evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza. Il concorrente legittimamente escluso, salvo l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara, è privo di legittimazione a contestare gli atti successivi della procedura.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda graduata, ha impugnato la Determina con cui l’Autorità di Sistema Portuale ne aveva disposto l’esclusione dalla gara per l’affidamento in concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi, all’esito del giudizio di anomalia dell’offerta ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla successiva determina di aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato, deducendo l’illegittimità della mancata esclusione di quest’ultimo per compressione del costo della manodopera e la violazione delle regole della concessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, recependo integralmente i principi enunciati dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2343 del 19.03.2026, ha escluso che il procedimento di verifica dell’anomalia sia estraneo alla struttura tipica dell’affidamento delle concessioni di servizi. L’applicabilità dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 discende dalla previsione generale dell’art. 13, comma 1, e dall’assenza di specifiche eccezioni. La peculiarità della concessione, connotata dalla traslazione del rischio operativo in capo al concessionario, determina un margine di incertezza nella formulazione dell’offerta e un corrispondente ampio margine di opinabilità tecnico-discrezionale nella verifica, sindacabile solo per evidenti errori di fatto o macroscopica irragionevolezza.
Quanto alla dedotta omessa verifica del P.E.F. ex art. 185, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, il TAR l’ha ritenuta non utilmente delibabile, poiché la relativa omissione non incide pregiudizievolmente sulla posizione della ricorrente, già esclusa per la ritenuta anomalia della propria offerta. In ogni caso, le due verifiche hanno carattere autonomo e non sovrapponibile: quella sul P.E.F. è una verifica ex ante sull’equilibrio e sul rischio operativo; quella ex art. 110 attiene alla successiva congruità dell’offerta in gara. La Corte ha inoltre giudicato infondate le censure sulla composizione della Commissione, ravvisando nei curricula dei commissari competenze tecniche consolidate e pertinenti all’oggetto della concessione, idonee a garantire l’attendibilità del giudizio complessivo.
Sul merito della valutazione di anomalia, il TAR ha respinto le contestazioni della ricorrente, osservando che il giudizio della Commissione non si risolve in un’analisi isolata dei costi ma si appunta sinteticamente sugli equilibri economici e sulla sostenibilità complessiva dell’ipotesi gestionale. Le deduzioni della società, relative al numero dei viaggi, all’utilizzo della motobarca e ai costi di trasporto, non superano le specifiche prescrizioni del Capitolato e le contestazioni sull’esiguità dell’utile di impresa, indicato nell’1,33% del prezzo offerto, e sul trattamento dei rifiuti di origine animale. Il giudizio di incongruità è stato pertanto ritenuto complessivamente attendibile e confermato.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ne ha dichiarato l’inammissibilità per carenza di interesse: una volta divenuta definitiva l’esclusione, il concorrente, salvo l’ipotesi di un interesse strumentale alla rinnovazione della gara, non ha legittimazione a contestare gli atti successivi della procedura. Nel caso di specie, l’interesse strumentale non è predicabile, considerata la presenza di altre imprese utilmente collocate in graduatoria. La particolarità delle questioni ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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