Cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca dell’aggiudicazione e nuovo affidamento alla ricorrente (TAR Lombardia n. 3324 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento di un provvedimento di aggiudicazione e la conseguente domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro divengono prive di oggetto quando la stazione appaltante, in pendenza di giudizio, abbia revocato l’aggiudicazione impugnata e disposto un nuovo affidamento in favore della società ricorrente. In tale evenienza, la pretesa azionata deve ritenersi pienamente soddisfatta e il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza che residui alcun interesse alla decisione nel merito. La soccombenza virtuale non assume rilevanza ai fini della regolazione delle spese, potendo le stesse essere integralmente compensate in presenza di giusti motivi, quali le incertezze giurisprudenziali in ordine all’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. al processo amministrativo, secondo il rinvio esterno operato dall’art. 39 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società Agesp Attività Strumentali s.r.l., società in house della AGESP s.p.a., a sua volta società in house del Comune, aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento di lavori di riqualificazione urbana, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. Con determinazione del marzo 2025 l’appalto veniva aggiudicato alla ditta prima classificata, con un ribasso del 39,77%.
La società seconda classificata, con un ribasso del 34,35%, impugnava l’aggiudicazione, deducendo la violazione degli artt. 54 e 110 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 21 del disciplinare di gara, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente chiedeva l’accertamento dell’inefficacia del contratto, medio tempore stipulato, e il subentro. Dopo la regolarizzazione della procura alle liti, disposta con ordinanza ai sensi dell’art. 182 c.p.c., la stazione appaltante adottava una nuova determinazione, con la quale veniva revocata l’aggiudicazione in favore della controinteressata e disposto l’affidamento in favore della ricorrente.
La Motivazione del Giudice
Il Tribunale ha dato atto che la ricorrente, con memoria depositata prima dell’udienza di discussione, aveva documentato l’intervenuta adozione della determinazione di revoca dell’aggiudicazione e del contestuale nuovo affidamento in suo favore, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha ritenuto la richiesta fondata, osservando che la pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente – vale a dire l’ottenimento dell’aggiudicazione dell’appalto – era stata pienamente soddisfatta dall’attività provvedimentale della stazione appaltante. Non residuando alcun interesse alla decisione nel merito delle doglianze originariamente formulate, il giudizio andava definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la peculiarità della vicenda e le incertezze giurisprudenziali, sino alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in ordine all’applicabilità al processo amministrativo della previsione di cui all’art. 182 c.p.c., in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39 cod. proc. amm. Il Collegio ha altresì osservato che la procura, ancorché priva dell’indicazione dell’oggetto del ricorso, era stata depositata telematicamente con il ricorso nativo digitale, potendosi considerare ad esso materialmente congiunta secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
La sentenza ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, con spese integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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