Pendenza del procedimento di riconoscimento dopo annullamento giurisdizionale del diniego: valida la rinuncia per l’accesso ai percorsi sostegno (TAR Lazio n. 10474 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riconoscimento del titolo estero di specializzazione per il sostegno, oggetto di diniego annullato in sede giurisdizionale per difetto di motivazione, deve considerarsi pendente ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024 sino alla definizione del riesame da parte dell’Amministrazione, in ossequio al vincolo conformativo derivante dal giudicato. Ne consegue la legittimità della rinuncia all’istanza di riconoscimento presentata nelle more, ai fini dell’ammissione ai percorsi di specializzazione INDIRE di cui al d.i. n. 77/2025, purché la domanda risulti tuttora pendente al momento della manifestazione di volontà. L’avvenuto annullamento del diniego esclude, infatti, che il procedimento possa ritenersi concluso con esito negativo prima del 1° giugno 2024.
Il Fatto
Il ricorrente, docente specializzatosi all’estero, aveva ottenuto l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo, con ordine di riesame all’Amministrazione. In pendenza di tale riesame, presentava istanza di rinuncia alla domanda, al fine di partecipare ai percorsi di specializzazione per il sostegno attivati ai sensi del d.l. n. 71/2024.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito respingeva la richiesta, assumendo che il procedimento di riconoscimento si fosse concluso con diniego prima del 1° giugno 2024 e che, pertanto, la rinuncia non fosse più ammissibile. Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo la persistente pendenza del procedimento e la conseguente applicabilità della disciplina transitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio osserva che la questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024, il quale subordina la partecipazione ai percorsi speciali alla rinuncia all’istanza di riconoscimento formulata in pendenza del procedimento. Tale pendenza non può essere esclusa nel caso in cui il diniego sia stato annullato dal giudice amministrativo, poiché l’effetto conformativo della sentenza impone all’Amministrazione di riesaminare l’istanza nella sua interezza, riattivando il procedimento sino alla nuova definizione.
La giurisprudenza richiamata, ivi inclusa l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, chiarisce che rientrano nella nozione di procedimenti “pendenti” anche quelli riattivati – ma non conclusi – in seguito a giudicati di annullamento per difetto di motivazione di precedenti dinieghi. In tali fattispecie, la domanda non può considerarsi definitivamente chiusa, essendo venuto meno l’atto di rigetto e residuando un obbligo di riesame.
Nel caso di specie, l’annullamento del diniego disposto dal TAR Lazio con sentenza passata in giudicato aveva determinato la reviviscenza dell’istanza originaria, con la conseguenza che, al momento della presentazione della rinuncia, il procedimento era ancora pendente. L’Amministrazione, pertanto, non poteva opporre l’intervenuta conclusione del procedimento in data antecedente al 1° giugno 2024, essendo tale conclusione caducata dall’esito giurisdizionale.
Alla luce di tali rilievi, il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di diniego della rinuncia, risultando irrilevanti le ulteriori censure concernenti le modalità di presentazione dell’istanza. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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