Procura speciale generica e ricorso nativo digitale: inammissibilità dell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 3420 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti nel processo amministrativo deve essere speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., con indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti contendenti e dell’autorità adita. La procura rilasciata su foglio separato analogico e depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura “apposta in calce”, né la mera allegazione telematica al messaggio PEC o alla busta telematica vale a conferirle il requisito di specialità. La carenza di procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non sanabile ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., e non è rimediabile tramite errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data di pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
Un docente, vincitore di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato. Il ricorrente chiedeva altresì la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. In sede di camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità della procura alle liti. La procura, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica, non indicava gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione né la parte resistente, limitandosi a formule generali di conferimento del mandato.
Il Collegio ha richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che impone al difensore di munirsi di procura speciale, recante gli elementi identificativi della controversia. Ha quindi escluso che la mera allegazione telematica della copia digitalizzata della procura, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, possa equivalere alla procura apposta in calce all’atto, difettando la prova della contezza, in capo alla parte, del contenuto dell’atto e dell’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso.
Il TAR ha poi precisato che il vizio non è sanabile ex artt. 39 cod. proc. amm. e 182, comma 2, c.p.c., attesa la natura di requisito di ammissibilità del ricorso, come affermato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025. Ha infine escluso la concedibilità dell’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente a tale data, non essendovi obiettiva incertezza interpretativa dopo il dictum dell’Adunanza plenaria.
Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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