Reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite: la durata del matrimonio è il criterio primario (Cass. 3955/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3955 del 22 febbraio 2026 (R.G.N. 7420/2023) — Presidente Lucia Esposito, Relatore Simona Magnanensi.

Il principio di diritto

Nella ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge divorziato, titolare di assegno, e coniuge superstite ai sensi dell’art. 9, comma 3, della l. n. 898/1970, il criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali è il criterio primario, la cui valutazione non può in nessun caso mancare: ad esso può riconoscersi valore preponderante e spesso decisivo, ma non esclusivo. Su tale criterio si innestano i correttivi (condizioni economiche delle parti, entità dell’assegno divorzile goduto, convivenza prematrimoniale), nel rispetto della funzione solidaristica dell’istituto. L’entità dell’assegno divorzile non costituisce un limite legale alla quota attribuibile all’ex coniuge.

Il fatto

La Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, aveva ripartito la pensione di reversibilità attribuendo all’ex coniuge divorziata il 20% e al coniuge superstite l’80%. Nel farlo, aveva dato rilievo determinante all’entità dell’assegno divorzile goduto dall’ex coniuge (corrispondente a poco più del 10% della pensione del de cuius), a fronte di un matrimonio con l’ex coniuge assai più lungo rispetto a quello con il coniuge superstite. L’ex coniuge ricorreva per cassazione, lamentando che la durata del vincolo matrimoniale — criterio primario — fosse stata di fatto pretermessa.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. L’art. 9, comma 3, della l. n. 898/1970 impone di attribuire la quota “tenendo conto della durata del rapporto”: come chiarito da Corte cost. n. 419/1999, la durata dei vincoli matrimoniali non può essere elemento esclusivo, ma il giudice deve sempre tenerne conto, potendo riconoscerle valore preponderante e il più delle volte decisivo. Si tratta del criterio primario, sul quale si innestano possibili correttivi (condizioni economiche, assegno divorzile goduto, convivenza prematrimoniale), da ponderare con prudente apprezzamento in armonia con la finalità solidaristica dell’istituto (Cass. n. 5839/2025; n. 9879/2025; n. 8623/2020). L’entità dell’assegno divorzile non può costituire un limite legale alla quota dell’ex coniuge, difettando qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. n. 5268/2020; n. 16093/2012; n. 16053/2024).

Nel caso di specie la Corte territoriale si era limitata a dare atto della durata dei due rapporti matrimoniali, salvo poi ignorare tale dato, valorizzando esclusivamente l’entità dell’assegno divorzile e instaurando una rigida corrispondenza proporzionale tra assegno e quota di reversibilità: così facendo ha di fatto pretermesso il criterio temporale, esautorando il parametro primario espressamente previsto dal legislatore. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. In caso di diffusione è disposta l’omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Implicazioni pratiche

La pronuncia riafferma la gerarchia dei criteri nel riparto della pensione di reversibilità tra ex coniuge divorziato e coniuge superstite: la durata dei rispettivi matrimoni è il parametro primario e non può mai essere pretermesso, mentre l’assegno divorzile e le condizioni economiche operano solo come correttivi. Il giudice non può ridurre la valutazione a un calcolo di proporzione tra assegno divorzile e pensione: chi difende l’ex coniuge può contestare le ripartizioni che, appiattite sull’entità dell’assegno, trascurino il peso della durata del vincolo matrimoniale.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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