Modifica del mantenimento dei figli: per la Cassazione un piccolo utile d’impresa non basta a colmare il divario di reddito tra i genitori (ord. 31218/2025)
Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 5 novembre 2025 (pubbl. 30 novembre 2025), n. 31218 (Pres. Giusti, Rel. Caprioli) – R.G. 21760/2024
I fatti
Nell’ambito di un procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Reggio Emilia pone a carico del padre un contributo di mantenimento di 200 euro mensili per i due figli minori, oltre al 60% delle spese straordinarie. La madre reclama, ma la Corte d’appello di Bologna rigetta il reclamo — sia pure con una motivazione in parte diversa da quella del Tribunale: anche ammettendo che la donna conviva con un nuovo compagno, che contribuisce alle spese abitative, il divario reddituale tra i genitori resta comunque marcato. La reclamante aveva infatti costituito, insieme al compagno, una società di persone per la gestione di un bar; ma il bilancio provvisorio mostra, nei primi mesi di attività, un utile di poco superiore a 5.000 euro, da dividere tra i due soci — una somma che, per la Corte, non è idonea a colmare il divario con il reddito del padre. La Corte d’appello rigetta anche le reciproche istanze ex art. 709-ter c.p.c., ritenendo che la conflittualità tra i genitori riguardi solo le questioni economiche, mentre la frequentazione paritaria dei figli funziona regolarmente.
Il ricorso
La madre ricorre in Cassazione con due motivi. Con il primo lamenta l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sulla richiesta del padre di esplicitare il riparto delle spese straordinarie (60% a lui, 40% a lei) e l’obbligo di rimborso reciproco. Con il secondo censura l’omesso esame di un fatto decisivo: l’attività d’impresa, sostiene, era stata avviata realmente già dal 1° aprile 2023 e non “dalla fine di settembre 2023” come scritto nel decreto d’appello — una differenza che avrebbe smentito la premessa secondo cui l’utile modesto fosse fisiologico per un’attività “nei primi mesi” di vita.
La decisione della Cassazione
Il primo motivo è infondato. Il rigetto del reclamo, osserva la Corte, ha confermato integralmente il decreto di primo grado — compresa la ripartizione 60/40 delle spese straordinarie, mai messa in discussione in appello. Non c’era quindi alcun “capo di domanda” su cui pronunciarsi separatamente: confermare il decreto impugnato equivale a confermare anche quella misura, senza che occorra ribadirlo espressamente.
Il secondo motivo è inammissibile. Nella sostanza, rileva la Cassazione, la doglianza non denuncia l’omesso esame di un fatto ma sollecita una diversa ricostruzione di quanto già accertato dalla Corte d’appello sulla base della documentazione in atti — dichiarazione dei redditi, bilancio provvisorio, estratti conto, contratto di cessione di ramo d’azienda, visura camerale. Una rivalutazione del materiale probatorio non è sindacabile in sede di legittimità.
«I genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo» (art. 316-bis, comma 1, c.c.).
Su questa base la Corte d’appello aveva legittimamente concluso che le modeste entrate della nuova attività non colmassero il divario reddituale con l’ex coniuge, ponendo a carico di quest’ultimo — dotato di maggiore capacità economica — il contributo per il mantenimento dei figli.
L’esito
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente (2.500 euro, oltre esborsi e spese generali) e al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Perché questa decisione conta, in pratica
Due indicazioni utili per chi gestisce contenziosi su mantenimento e revisione delle condizioni economiche. La prima: se il provvedimento impugnato conferma integralmente la decisione di primo grado, non serve — e non va contestata come omissione — la mancata ripetizione di misure già stabilite e non oggetto di specifica doglianza in appello. La seconda, più sostanziale: chi intende far valere un mutamento reddituale (l’avvio di una nuova attività, in questo caso) deve documentarne con precisione tempistica ed entità fin dal primo grado, perché in Cassazione non è più possibile chiedere una diversa lettura delle prove già valutate nel merito — e un utile modesto nella fase di avvio di un’impresa non basta, da solo, a riequilibrare un divario reddituale consolidato tra i genitori.