Mantenimento dei figli: confermare in appello i provvedimenti presidenziali per relationem non basta, serve una motivazione autonoma e proporzionale (Cass. 10335/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 10335/2026, pubblicata il 20 aprile 2026 (R.G.N. 8196/2025) — camera di consiglio del 27 marzo 2026, Presidente Laura Tricomi, Relatore Rosario Caiazzo.
Il principio di diritto
I provvedimenti presidenziali sul mantenimento dei figli hanno natura provvisoria (rebus sic stantibus) e sono destinati a essere assorbiti dalla sentenza di merito; la loro conferma in appello non può risolversi in una mera adesione per relationem all’ordinanza presidenziale, ma richiede una motivazione autonoma sui perduranti presupposti e sulla quantificazione del contributo, tanto più a distanza di tempo. Nel determinare l’assegno va osservato il principio di proporzionalità, con valutazione comparata dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
Il fatto
In un giudizio di separazione poi confluito nella cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto divorzio pronunciato all’estero, la Corte d’appello di Roma aveva confermato integralmente i provvedimenti presidenziali di quasi sei anni prima — l’affidamento delle figlie e l’assegno di mantenimento a carico del padre, pari a 2.300 euro mensili oltre il 70% delle spese straordinarie — limitandosi a richiamarli, dopo aver rilevato un vuoto di tutela perché il giudice straniero non si era pronunciato su tali questioni. Il padre ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La motivazione
I motivi sul parere del Pubblico Ministero (primo) e sulla giurisdizione e legge applicabile (sesto) sono infondati: la giurisdizione si determina al momento della domanda — qui correttamente proposta al giudice italiano, essendo il nucleo familiare residente in Italia — e restano irrilevanti i successivi trasferimenti all’estero (Cass., Sezioni Unite, n. 30657/2018).
Sono invece fondati i motivi sulla motivazione (secondo e terzo) e sui criteri di determinazione dell’assegno (quinto). I provvedimenti presidenziali sul mantenimento dei figli hanno natura provvisoria e rebus sic stantibus e sono destinati a essere assorbiti dalla sentenza di merito: confermarli in appello a distanza di circa sei anni con un mero rinvio all’ordinanza presidenziale non integra una legittima motivazione per relationem, ma un’acritica adesione. Nel quantificare il contributo va osservato il principio di proporzionalità — comparazione dei redditi dei genitori, esigenze attuali del figlio, tenore di vita — e, per il figlio maggiorenne, il diritto al mantenimento presuppone la prova di essersi attivato per l’autonomia economica. La Corte d’appello ha invece omesso ogni pronuncia sui presupposti normativi. Il motivo sul mantenimento della figlia maggiorenne iure proprio (quarto) è inammissibile, mancando una tale statuizione.
Esito: accoglie il secondo, il terzo e il quinto motivo, dichiara inammissibile il quarto e infondati il primo e il sesto; cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Un monito sulla motivazione dei provvedimenti economici a tutela dei figli. Il giudice d’appello non può confermare l’assegno di mantenimento richiamando semplicemente l’ordinanza presidenziale, specie se risalente: quei provvedimenti sono provvisori e rebus sic stantibus, e la conferma esige una verifica autonoma e attuale dei presupposti e della misura, secondo il principio di proporzionalità (redditi dei genitori, esigenze del figlio, tenore di vita). Per i figli maggiorenni, il diritto al mantenimento presuppone la prova di un impegno effettivo verso l’autonomia economica. Rilievo pratico nei giudizi di separazione e divorzio, dove le condizioni economiche mutano nel tempo e la quantificazione va sempre ancorata alla situazione attuale.
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