Dirigente medico trasferito: la parte variabile della retribuzione non si perde e sfugge al blocco stipendiale (Cass. lavoro 3972/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 3972 del 23 febbraio 2026 (R.G.N. 4822/2021) — Presidente Caterina Marotta, Relatore Roberto Bellè.
Il principio di diritto
Il dirigente medico trasferito ad altra azienda sanitaria conserva, nella continuità giuridica del rapporto, il diritto alla retribuzione di posizione parte variabile già spettante prima del trasferimento: tale diritto, sorto anteriormente, è insensibile al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010, non trattandosi di incremento retributivo ma della prosecuzione del rapporto presso il nuovo datore, fermo il tetto del trattamento complessivo spettante per il 2010. L’avvenuto utilizzo del fondo per gli altri dirigenti già in servizio non può impedire l’esercizio del diritto, essendo il fondo strutturalmente destinato al riparto tra tutti gli aventi diritto; in mancanza della graduazione delle funzioni, la sua omissione è inadempimento del datore che giustifica il risarcimento del danno per perdita di chance.
Il fatto
Un dirigente medico di radiologia, dopo aver percepito fino al dicembre 2011 la retribuzione di posizione variabile aziendale presso un’azienda ospedaliera, era stato trasferito dal gennaio 2012 presso un ospedale di altra azienda sanitaria locale, che non gli riconosceva più tale indennità. Agiva quindi per l’adempimento o, in subordine, per il risarcimento del danno o l’ingiustificato arricchimento. Il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda principale; la Corte d’appello di Napoli la rigettava integralmente, ritenendo ostativi il blocco stipendiale ex art. 9 del d.l. n. 78/2010, l’incapienza del fondo e il mancato conferimento di un incarico superiore. Il medico ricorreva per cassazione con sei motivi.
La motivazione
La Corte rigetta il primo motivo (a carattere processuale: la censura di omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità è inammissibile, e comunque le questioni afferenti a un fatto costitutivo del diritto azionato sono mere difese, deducibili anche in appello) e accoglie il secondo, il terzo e il quarto. Il trasferimento può comportare il mutamento dell’incarico, ma non una discontinuità del rapporto (art. 30 del d.lgs. n. 165/2001; art. 20 del CCNL di area): il dirigente trasferito mantiene il diritto alla componente fissa e non perde il diritto alla componente variabile della retribuzione di posizione. Il diritto, sorto prima del 1° gennaio 2012, è insensibile al blocco stipendiale ex art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010, perché non si tratta di attribuire importi superiori a quelli già percepiti ma di proseguire il rapporto in essere; resta fermo il tetto del trattamento complessivo del 2010.
È errata anche la negazione del diritto per incapienza del fondo: la retribuzione di posizione parte variabile è attribuita, sulla base della graduazione delle funzioni, a tutti i dirigenti aventi diritto mediante ripartizione del fondo; l’eventuale insufficienza comporta la riduzione proporzionale per tutti, non l’esclusione di alcuni a vantaggio di altri già in servizio. Il diritto presuppone però la graduazione delle funzioni: se essa esiste presso l’azienda di destinazione (o è ad essa estensibile per contiguità) la retribuzione è dovuta; se manca del tutto, la mancata graduazione è inadempimento del datore che non consente l’attribuzione tout court della voce, ma giustifica il risarcimento del danno per perdita di chance di percepire la parte variabile (Cass. n. 7110/2023). La Corte precisa che il superamento del quinquennio con valutazione positiva non attribuisce un diritto a un incarico superiore, condizionato a posti disponibili, copertura finanziaria e selezione (Cass. n. 11574/2023). Assorbiti il quinto e il sesto motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
La decisione tutela la posizione retributiva del dirigente medico che cambia azienda: il trasferimento non azzera il diritto alla parte variabile della retribuzione di posizione già maturato, e il blocco stipendiale non può essere invocato per negare un emolumento sorto prima del suo operare (salvo il tetto del 2010). Rilevante anche il principio sui fondi: l’azienda non può opporre l’esaurimento del fondo a favore del personale già in servizio, dovendo il fondo essere ripartito tra tutti gli aventi diritto, se del caso con riduzione proporzionale. Infine, quando manca la graduazione delle funzioni, la via non è l’attribuzione diretta della voce ma il risarcimento del danno per perdita di chance.
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