Silenzio-assenso edilizio inesigibile in zona paesaggistica, ma permane l’obbligo di provvedere espressamente (TAR Puglia n. 851 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, l’istituto del silenzio-assenso non opera per le domande di permesso di costruire relative ad aree gravate da vincolo paesaggistico, per le quali è sempre richiesto un provvedimento espresso. In tali fattispecie è inconfigurabile l’azione avverso il silenzio-inadempimento, atteso che difetta il presupposto dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di attestazione dell’avvenuto perfezionamento silenzioso del titolo. Resta, tuttavia, fermo l’obbligo dell’amministrazione comunale di definire l’istanza di permesso di costruire con un provvedimento esplicito, la cui inerzia è qualificabile come illegittima e azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Fatto
La parte ricorrente presentava al Comune un’istanza di permesso di costruire prot. n. 13105 del 09.12.2024, qualificata ai sensi dell’art. 22, comma 7, del d.P.R. n. 380/2001. A fronte della mancata definizione del procedimento, inviava una diffida volta a ottenere il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 20, comma 8, del medesimo d.P.R., ritenendo formatosi il silenzio-assenso sulla domanda. Avverso l’inerzia dell’amministrazione, non costituita in giudizio, proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere. In prossimità dell’udienza di discussione, il ricorrente introduceva con memoria la domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la sussistenza, nell’area interessata dall’intervento, di un vincolo paesaggistico, come emergente dalla relazione tecnica prodotta dal ricorrente. Tale circostanza ha assunto rilievo dirimente ai fini della verifica dell’applicabilità del meccanismo di formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001. La richiamata disposizione, infatti, esclude espressamente tale effetto nei casi in cui sussistano vincoli ambientali o paesaggistici, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui era volta all’accertamento dell’obbligo di rilasciare l’attestazione dell’avvenuto perfezionamento silenzioso del titolo, difettando una condizione oggettiva per l’esperibilità dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. In presenza di un vincolo paesaggistico, è infatti richiesto un provvedimento espresso e la procedura di silenzio-assenso non può trovare ingresso, non potendosi configurare alcuna inerzia significativa su una richiesta di mera attestazione.
Cionondimeno, con riferimento all’istanza principale di permesso di costruire, il Collegio ha accolto la domanda volta a ottenere l’adozione di un provvedimento espresso. La pronuncia richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo dell’amministrazione comunale di esitare l’istanza con un atto esplicito è sempre esigibile, essendo tale provvedimento necessario a soddisfare interessi connessi a esigenze di stabilità e certezza del rapporto edilizio, con riguardo all’impegno economico-finanziario, ai termini per l’avvio dei lavori e alle relazioni con gli istituti di credito.
Il Tribunale ha infine dichiarato inammissibile la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, in quanto introdotta per la prima volta con la memoria ex art. 73 c.p.a. e non con il ricorso introduttivo. Ha conseguentemente ordinato al Comune di provvedere entro sessanta giorni, nominando per il caso di persistente inadempienza il Prefetto di Lecce quale commissario ad acta, con facoltà di delega, e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
Nota della Redazione
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