Giudice dell’ottemperanza non integra il precetto sul bonus carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 445 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e ordina gli adempimenti dovuti entro un termine determinato. Il rimedio dell’ottemperanza non consente però di integrare il precetto contenuto nella sentenza da eseguire: ove questa non disponga sugli interessi legali, il giudice non può estenderne il contenuto. La relativa istanza è inammissibile, salvo che sia proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. per rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Sussiste l’obbligo di provvedere quando risulti decorso il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, ha ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di 1.500 euro, quale contributo alla formazione professionale.

Passata in giudicato la sentenza, con certificazione della cancelleria del 2 aprile 2025, e ricevuta regolare notifica, l’Amministrazione non vi ha dato corso. La docente ha quindi proposto ricorso al TAR per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di adempimento, l’accredito della somma con gli interessi legali e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. L’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento, non essendosi neppure costituita in giudizio, e il quadro documentale conferma il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire.

È decorso, inoltre, il termine di centoventi giorni che la normativa concede alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione della sentenza alla PEC dell’ufficio competente. La domanda di esecuzione è pertanto accolta e il Ministero viene condannato a provvedere entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.

Il Collegio affronta poi la richiesta relativa agli interessi legali. La sentenza da eseguire nulla dispone sul punto e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario, come confermato dal precedente TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14 febbraio 2018 n. 980. Né risulta proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, prevista dall’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.; anzi, sono stati chiesti direttamente gli interessi dalla maturazione del credito. L’istanza è quindi rigettata.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, decorso infruttuosamente il termine, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente delegato, precisando che, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono liquidate in 800 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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