Obbligo di esecuzione del giudicato e commissario ad acta per il beneficio ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 (TAR Marche n. 871 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è procedibile decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. In presenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, l’Amministrazione, costituita solo formalmente e priva di ragioni contrarie alla spettanza della pretesa, è tenuta a dare integrale esecuzione al dictum giudiziale. La declaratoria di inottemperanza comporta l’assegnazione di un termine di 30 giorni per adempiere e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, che opera solo su istanza del creditore e in caso di perdurante inerzia. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 28 marzo 2025, ha riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le sue articolazioni territoriali al pagamento delle somme ivi indicate per gli anni scolastici di riferimento, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.

La sentenza, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato. Il ricorrente, lamentando la mancata esecuzione del titolo, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo la declaratoria dell’inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme liquidate. Il Ministero resistente si è costituito con memoria formale, senza opporre alcuna eccezione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione, come prescritto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, il Collegio ha rilevato che, non essendo stata eseguita la sentenza e non avendo la parte resistente, costituita solo formalmente, addotto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il ricorso è fondato.

La pronuncia afferma che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine dilatorio, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, salve le somme eventualmente già corrisposte. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, assegnando all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per adempiere.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, precisando che lo stesso assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e dovrà provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, incluse eventuali variazioni di bilancio.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il TAR ha ritenuto che, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione vada condannata alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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