Irricevibile per tardivo deposito il ricorso in materia di accesso (TAR Puglia n. 850 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, che si svolgono con rito camerale, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto al processo ordinario. Ne consegue che, fermo il termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso, il deposito dell’atto introduttivo deve avvenire entro i successivi quindici giorni. Il mancato rispetto di tale termine perentorio determina l’irricevibilità del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva dinanzi al TAR un’azione ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di accesso presentata all’INPS, volta ad ottenere l’esibizione dell’estratto del conto contributivo. L’Istituto previdenziale non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso, evidenziando un profilo processuale decisivo previamente segnalato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione si fonda sul combinato disposto degli artt. 45 e 87, commi 2 e 3, c.p.a. Per i giudizi camerali, tra cui rientrano quelli in materia di accesso ai documenti amministrativi, tutti i termini processuali risultano dimezzati. Pertanto, il deposito del ricorso deve avvenire entro quindici giorni dalla notificazione, essendo tale termine la dimidiazione di quello ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 45 c.p.a.
Nel caso di specie, la notificazione del ricorso era avvenuta in data 16.9.2024, mentre il deposito era stato effettuato solo in data 10.10.2024, ben oltre il termine perentorio di quindici giorni. La violazione di tale termine ha condotto alla declaratoria di irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la loro irripetibilità, in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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