Autoresponsabilità dell’operatore economico e accessibilità degli atti sulla piattaforma telematica di gara (TAR Sicilia n. 1766 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche svolte con modalità telematiche, l’operatore economico è tenuto, in ossequio al principio di autoresponsabilità, a consultare gli atti di gara con la diligenza professionale esigibile, utilizzando i comandi digitali di uso comune, quali lo scorrimento orizzontale della videata o la riduzione dello zoom. La circostanza che un documento risulti visibile solo attraverso tali operazioni elementari non integra un difetto di accessibilità digitale idoneo a differire il dies a quo dell’impugnazione. Ne consegue la irricevibilità del motivo tardivamente proposto e l’esclusione della rimessione in termini per errore scusabile, istituto di stretta interpretazione che presuppone un impedimento oggettivo o un errore determinato da oscurità normativa, contrasti giurisprudenziali o gravi impedimenti di fatto. Nel giudizio di congruità dell’offerta, il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta illogicità o erroneità fattuale, non potendo estendersi a una autonoma verifica delle singole voci di costo.

Il Fatto

Una società cooperativa impugnava la determinazione con cui il Comune di Ragusa aveva aggiudicato la procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali per mesi 30. La ricorrente, terza graduata, contestava la riammissione in gara della cooperativa controinteressata, già esclusa per irregolarità fiscale e poi reintegrata in autotutela a seguito di certificazione sostitutiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Prospettava cinque motivi: illegittimità del ribasso sui costi della manodopera, inosservanza delle tabelle ministeriali, incongruità degli oneri di sicurezza aziendali, insostenibilità delle migliorie tecniche, mancato assolvimento del sopralluogo obbligatorio. Chiedeva altresì l’inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.

Il Comune e la controinteressata eccepivano la tardività del ricorso, sul rilievo che gli atti di gara erano stati resi accessibili in piattaforma il 31 dicembre 2025, mentre la notifica era avvenuta il 6 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Sulla ricevibilità, il Collegio ha distinto i primi quattro motivi dal quinto. Per i motivi da sub I a sub IV il dies a quo decorre dall’accesso agli atti consentito l’8 gennaio 2026, trattandosi di documenti non pubblicati in piattaforma. Per il quinto motivo, relativo al verbale di sopralluogo, l’eccezione è invece fondata: l’istruttoria ha accertato che la sezione “Accesso agli atti” era stata resa disponibile il 31 dicembre 2025 alle ore 14:04:03 e che in tale momento l’attestato di sopralluogo era visibile.

La ricorrente sosteneva che il termine non fosse decorso per non conformità della pubblicazione ai requisiti di accessibilità digitale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, come modificata dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 106, e alle linee guida Agid che recepiscono le WCAG 2.0 e 2.1. Il Collegio ha richiamato il criterio 1.4.10 sul ricalcolo del flusso, ma ha rilevato che la questione non è se l’interfaccia presenti margini di miglioramento, bensì se essa possa ex se inibire la conoscenza dell’atto.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. III, n. 4065/2018; Cons. St., sez. V, n. 8947/2024) impone di verificare in concreto se la pretesa non visibilità sia superabile con l’uso di comandi digitali comuni. Il Collegio ha esteso tale orientamento, in via di reciprocità, all’operatore economico che consulta la piattaforma, valorizzando ancor più il principio di autoresponsabilità nelle gare telematiche: la dinamica dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica dev’essere conosciuta, presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi pochi svantaggi.

Lo scorrimento orizzontale o la riduzione dello zoom al 75% costituiscono operazioni elementari, espletabili da qualunque operatore dotato di medie conoscenze informatiche. Ne deriva l’irricevibilità del quinto motivo, senza che possa riconoscersi la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., istituto di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, non rinvenendosi né oggettive incertezze sul diritto né gravi impedimenti di fatto. Le conseguenze delle azioni instaurate in altra sede restano ferme.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato i principi sul sindacato del giudizio di non anomalia: espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o erroneità fattuale, con giudizio globale e sintetico sull’attendibilità complessiva dell’offerta. Il primo motivo è infondato: lo scostamento del costo della manodopera (euro 5.412,80, pari allo 0,457%) è stato ritenuto non significativo e giustificato dal CCNL applicato, riconosciuto equivalente. Il secondo motivo è infondato: le tabelle ministeriali sono parametro non vincolante e il minor costo orario medio risulta giustificato da ragioni aziendali specifiche, non contestate con prova contraria. Il terzo motivo è infondato: gli oneri di sicurezza aziendali sono rimessi alla valutazione del singolo concorrente e l’indicazione di euro 12 è stato qualificato come errore materiale emendabile d’ufficio, per l’uso della virgola in luogo del punto. Il quarto motivo è infondato: nell’appalto a corpo l’elemento essenziale dell’offerta è il solo importo finale, e le migliorie offerte restano a carico dell’aggiudicataria. La domanda risarcitoria è stata rigettata per assenza di prova dell’illegittimità dell’aggiudicazione; le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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