Il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica decorre dal rilascio del titolo edilizio (TAR Puglia n. 849 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di efficacia quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo nel rilascio di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato. Ne consegue che, in caso di inerzia dell’Amministrazione nella definizione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il termine quinquennale non inizia a decorrere e non può essere dichiarata la decadenza dell’autorizzazione paesaggistica, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare l’imputabilità del ritardo al privato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava le note con cui il Comune aveva richiesto chiarimenti e accertato la decadenza dell’autorizzazione paesaggistica n. 118 del 15.10.2018, rilasciata per un intervento edilizio, nonché, in via presupposta, la richiesta di conferma dell’efficacia del titolo. L’Amministrazione, rimasta inerte per anni sull’istanza di permesso di costruire, contestava la scadenza del termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, ritenendo ormai necessaria una nuova istanza. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il termine non aveva mai iniziato a decorrere, non essendo stato rilasciato il titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza della prima censura e assorbendo la seconda relativa al presunto sviamento. Dall’interpretazione letterale dell’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, emerge che l’autorizzazione paesaggistica è atto perfetto ma non efficace, in quanto il legislatore correla il decorso del termine quinquennale all’effettiva possibilità del destinatario di fruirne, ancorandolo all’efficacia del titolo edilizio eventualmente necessario.
Il Tribunale ha precisato che, diversamente opinando, le lungaggini burocratiche dell’Amministrazione nel concedere il permesso di costruire renderebbero di fatto inefficace l’autorizzazione già rilasciata, imponendo al privato un ingiustificato aggravio procedimentale, costringendolo a reiterare la procedura autorizzativa anche quando il ritardo non sia a lui imputabile.
Nel caso di specie, l’ente locale era rimasto inerte dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non avendo provato che il mancato rilascio del permesso di costruire fosse dipeso da circostanze imputabili al ricorrente. Ne consegue che il termine quinquennale non era mai iniziato a decorrere e la decadenza accertata dal Comune doveva ritenersi illegittima. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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