Demolizione legittima nonostante sequestro penale e proprietario incolpevole (TAR Liguria n. 941 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un sequestro penale sull’area interessata da un abuso edilizio non determina la nullità né l’invalidità dell’ordine di demolizione, costituendo la misura cautelare unicamente un impedimento temporaneo all’esecuzione del ripristino, con esonero dalle sanzioni per la mancata ottemperanza fino alla sua cessazione. L’ingiunzione demolitoria può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario dell’area anche quando questi non sia l’autore dell’abuso, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria a prescindere da dolo, colpa o buona fede; lo stato soggettivo di proprietario incolpevole rileva solo per escludere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. L’Amministrazione può adottare distinti provvedimenti sanzionatori per ciascuna delle proprietà coinvolte dalla medesima opera abusiva.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno in area collinare, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di una strada abusiva che attraversava diverse proprietà, assumendo la propria estraneità alla realizzazione dell’opera. Avverso il provvedimento deducevano la nullità per la pendenza di un sequestro penale sull’area, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dei principi di collaborazione e buona fede per l’adozione di distinti ordini di demolizione nei confronti dei vari proprietari, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, osservando che il sequestro penale non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione: la misura cautelare, infatti, impedisce solo temporaneamente l’esecuzione del ripristino, senza inficiare la validità dell’ingiunzione, atteso che il destinatario può ottenere il dissequestro del bene ai sensi dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen. per ottemperare all’ordine. La giurisprudenza invocata dai ricorrenti è stata ritenuta non pertinente, riguardando esclusivamente l’impossibilità di comminare sanzioni per la mancata demolizione sino alla cessazione della misura, non già l’invalidità dell’atto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma congiunta e non alternativa, il proprietario e il responsabile dell’abuso. Ne consegue che l’ordine di demolizione può essere legittimamente indirizzato al proprietario anche se non autore dell’illecito, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa. Il profilo del proprietario incolpevole assume rilievo solo per escludere l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area in caso di inottemperanza. In ogni caso, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver attivato tutte le iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino, come richiesto dalla giurisprudenza pur invocata.
Il terzo motivo è stato parimenti disatteso: l’adozione di provvedimenti separati per ciascuna proprietà coinvolta è legittima, non esistendo alcun divieto e risultando anzi funzionale alla valorizzazione delle singole posizioni soggettive. Il principio di unitarietà dell’illecito edilizio, richiamato dai ricorrenti, opera solo ai fini della valutazione della sua sussistenza e gravità, non certo per imporre un unico atto sanzionatorio.
Il rigetto della domanda caducatoria ha comportato il rigetto dell’istanza risarcitoria per difetto del requisito dell’ingiustizia del danno, con compensazione integrale delle spese di lite per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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