Riduzione degli ambiti territoriali sociali: legittimo l’accorpamento disposto dal Piano sociale regionale (TAR Molise n. 275 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione del numero e dell’assetto degli ambiti territoriali sociali costituisce esercizio di potestà programmatoria regionale connotata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di profili di irragionevolezza o abnormità. La legge n. 328/2000 e la legge regionale non impongono specifiche forme di intesa con i comuni, richiedendo soltanto l’attivazione di procedure di concertazione; queste sono adeguatamente garantite laddove l’amministrazione abbia istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti degli enti locali e abbia motivato le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni. La scelta di accorpare gli ambiti territoriali sociali, allineandoli ai distretti sanitari e ai centri per l’impiego, è coerente con le indicazioni del Piano sociale nazionale ed esula dal sindacato di legittimità in assenza di elementi concreti di inefficienza.
Il Fatto
Il Comune di Isernia ha impugnato la deliberazione del Consiglio Regionale del Molise che ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027, nella parte in cui dispone la riduzione degli ambiti territoriali sociali da sette a tre. Il ricorrente ha dedotto la violazione del principio partecipativo, sostenendo che i comuni e i presidenti dei comitati dei sindaci sarebbero stati esclusi dalla fase di consultazione e coprogettazione. Ha inoltre contestato la scelta di accorpamento per asserita inefficienza gestionale e per l’accorpamento di territori disomogenei, nonché per difetto di motivazione rispetto alle pregresse programmazioni che avevano sempre individuato sette ambiti. Con motivi aggiunti, l’impugnativa è stata estesa agli atti successivi concernenti le procedure di selezione dei coordinatori d’ambito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto rilevato che il thema decidendum riguarda esclusivamente la riduzione del numero degli ATS, non essendo state formulate censure su altri contenuti del piano. Ha quindi disatteso la censura concernente il deficit partecipativo, osservando che la legge n. 328/2000 e la legge regionale n. 13/2014 attribuiscono alla regione la funzione di determinazione degli ambiti, senza prescrivere forme specifiche di intesa, ma solo l’attivazione di procedure di concertazione. La partecipazione dei comuni è un diritto individuale: il ricorrente non può dolersi del mancato coinvolgimento di soggetti diversi da sé. Con riguardo alla propria posizione, la doglianza è risultata generica e smentita dagli atti di causa.
La Regione ha documentato di aver istituito un gruppo tecnico al quale hanno partecipato i sindaci-presidenti dei comitati dei sindaci e i coordinatori degli ATS, con facoltà di formulare osservazioni e critiche. La delibera di giunta n. 121/2025 ha dato atto del coinvolgimento degli enti locali e ha specificamente motivato le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni contrarie alla riduzione degli ambiti. Il collegio ha ritenuto tale forma di coinvolgimento adeguata alla rappresentatività dei soggetti coinvolti.
Quanto al merito della scelta organizzativa, il TAR ha qualificato l’accorpamento come esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per irragionevolezza o abnormità. La riduzione da sette a tre ATS è stata ritenuta coerente con le indicazioni del Piano sociale nazionale, che promuove la coincidenza con i distretti sanitari e i centri per l’impiego, sebbene si tratti di indicazioni non vincolanti. La delibera impugnata ha motivato la scelta sulla base di esigenze di integrazione intersettoriale, rafforzamento della capacità amministrativa, uniformità delle procedure e interoperabilità dei sistemi informativi. Il ricorrente non ha offerto elementi concreti di inefficienza, limitandosi a doglianze astratte.
Il collegio ha infine respinto la tesi secondo cui la mancata conformazione pregressa alle indicazioni nazionali renderebbe illegittima la successiva scelta di adeguamento, e ha dichiarato inconferente il richiamo alla legge regionale n. 1/2016, afferente alla diversa materia dell’esercizio associato delle funzioni comunali. Dall’infondatezza del ricorso introduttivo discende l’infondatezza dei motivi aggiunti, essendo stata l’illegittimità degli atti successivi dedotta in via derivata. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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