Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Puglia n. 845 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione, dopo la notifica del ricorso, esegua spontaneamente il giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. L’esecuzione tardiva non elide la soccombenza virtuale: l’amministrazione che abbia ottemperato solo nelle more del giudizio è condannata alle spese processuali, liquidate ai sensi dell’art. 91 c.p.c., trattandosi di ricorso evidentemente fondato nel merito. La declaratoria di improcedibilità non impedisce la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..

Il Fatto

Le parti ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente l’importo di 500,00 euro per ogni anno scolastico rivendicato, alle stesse condizioni previste per i docenti a tempo determinato. La sentenza, pubblicata il 25 gennaio 2024, era stata notificata all’amministrazione il giorno successivo ed era passata in giudicato.

Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al provvedimento. Le parti avevano quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’amministrazione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Solo in data 16 dicembre 2025, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero aveva provveduto a eseguire il giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la difesa delle parti ricorrenti, con istanza del 23 maggio 2026, aveva chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione ottemperato nelle more del giudizio, insistendo tuttavia per la condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.

Il TAR ha richiamato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. L’esecuzione spontanea del giudicato, intervenuta dopo la notifica del ricorso di ottemperanza, rende il ricorso improcedibile, perché l’interesse azionato risulta integralmente soddisfatto.

Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. L’amministrazione ha ottemperato alla sentenza solo nelle more del giudizio, rendendo necessario il ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato. Il ricorso era pertanto evidentemente fondato nel merito, e l’amministrazione resistente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 300,00 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge, tenuto conto anche della serialità della controversia.

Il Collegio ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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