Revoca misura tutoria illegittima senza istruttoria aggiornata (TAR Puglia n. 846 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di una misura tutoria di protezione, disposta nei confronti di soggetto esposto a pericoli correlati alla criminalità organizzata, costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto sotto il profilo della ragionevolezza, della completezza istruttoria e della congruità motivazionale. Il provvedimento di revoca, soprattutto quando interviene dopo un lungo periodo di tutela continuativa, deve dare specificamente conto delle concrete ragioni per cui le minacce e i pericoli per l’incolumità personale del tutelato siano venuti meno. Il generico richiamo a non meglio specificati “sviluppi info-investigativi” non soddisfa l’obbligo motivazionale, né può supplire la mancata indicazione delle sopravvenienze procedimentali valorizzate. Le valutazioni difensive che richiamino sopravvenienze fattuali successive all’adozione del provvedimento non rilevano ai fini del giudizio di legittimità, che va condotto con riguardo alle evenienze procedimentali considerate dall’Amministrazione al momento della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Sindaco e Consigliere comunale impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, beneficiava dal 2020 di una misura tutoria di quarto livello “tutela su auto non protetta”, attuata ai sensi dell’art. 11 del D.M. 28 maggio 2003, dapprima limitata alla Provincia e successivamente estesa all’intera Regione Puglia. Nonostante la dichiarata persistente esposizione al rischio e l’esistenza di recenti denunce penali per nuove minacce, la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento di revoca della misura e, all’esito delle osservazioni presentate dall’interessato, il Ministero dell’Interno adottava il provvedimento di revoca del 4 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, costituito dal D.L. n. 83/2002, convertito in legge n. 133/2002, che attribuisce al Ministro dell’Interno il potere di adottare provvedimenti per la tutela delle persone esposte a pericoli correlati al crimine organizzato, e dal D.M. 28 maggio 2003, che individua quattro livelli di rischio e i conseguenti dispositivi di tutela, sottoposti a revisione semestrale.
La giurisprudenza consolidata, richiamata dalla stessa pronuncia, qualifica la valutazione sulla sussistenza e attualità del pericolo come apprezzamento ampiamente discrezionale della pubblica amministrazione, sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza. Ciò nonostante, il Collegio ha ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che il provvedimento impugnato non dava conto delle ragioni per cui le minacce avessero perso attualità, in presenza peraltro di denunce penali per nuove minacce non contestate.
Quanto al richiamo contenuto nel provvedimento ai “non meglio specificati sviluppi info-investigativi”, il TAR ha osservato che da tale formula non è dato comprendere quali sopravvenienze abbiano indotto l’Amministrazione a disporre la revoca. Né le deduzioni difensive depositate dall’Avvocatura erariale potevano colmare il deficit motivazionale, risolvendosi in allegazioni prive di riscontri documentali.
Il Collegio ha infine precisato che le sopravvenienze fattuali richiamate nella memoria tardiva della difesa erariale non potevano essere valorizzate, poiché il giudizio di legittimità va condotto con riferimento alle evenienze procedimentali considerate dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, ferma restando la possibilità di nuove determinazioni. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento di revoca e salvezza del riesercizio del potere, emendato dai vizi riscontrati.
Nota della Redazione
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