Canone unico patrimoniale per infrastrutture di comunicazione elettronica spetta al giudice tributario (TAR Campania n. 289 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione apposta all’autorizzazione comunale che impone il versamento del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, comma 831 bis, legge n. 160/2019 non costituisce condizione di rilascio o di validità del titolo autorizzativo, ma un mero richiamo all’obbligo di pagamento previsto dalla legge. La controversia che ne contesti la doverosità non attiene alle modalità di esercizio del potere pubblico di autorizzazione degli impianti, consistendo nella negazione del presupposto legale dell’imposizione, e pertanto esula dalla giurisdizione amministrativa. Il canone dovuto dagli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica non si configura come corrispettivo per l’occupazione del suolo pubblico, ma come prestazione patrimoniale dovuta sul presupposto dello svolgimento di un’attività di rilevanza economica, con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione tributaria.

Il Fatto

La società ricorrente impugna l’autorizzazione comunale rilasciata per la realizzazione di un intervento su un preesistente impianto di telefonia mobile insistente su area privata. La contestazione è limitata alla prescrizione, indicata al punto J), che impone il versamento al Comune del canone unico patrimoniale entro il 31 marzo di ciascun anno.

La società impugna altresì il successivo provvedimento con cui il Comune conferma la legittimità della prescrizione, nonché, ove occorra, il regolamento comunale istitutivo del canone. Il Comune eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia sull’obbligo di pagamento sarebbe estranea alla giurisdizione amministrativa. La ricorrente replica che la prescrizione non sarebbe atto meramente patrimoniale, ma condizione autoritativa apposta all’esercizio del potere di autorizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione. L’autorizzazione è accompagnata da prescrizioni contrassegnate dalle lettere da A) a K); quella contestata si sostanzia in un mero richiamo all’obbligo di pagamento del canone nei termini di legge e non risulta funzionale al rilascio o alla validità del titolo. L’autorizzazione, si osserva, rimane autonomamente valida ed efficace.

La richiesta di pagamento trova fondamento direttamente nella legge, segnatamente nell’art. 1, comma 831 bis, legge n. 160/2019, come modificata dal decreto-legge n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021. Ne deriva che la contestazione della doverosità del canone non investe le modalità di esercizio del potere pubblico di autorizzazione, ma consiste nella negazione del presupposto legale dell’imposizione.

Esclusa la giurisdizione amministrativa, il Collegio si sofferma sulla individuazione del giudice competente, muovendo dalla natura del canone. Ove fosse preteso a titolo di corrispettivo per l’occupazione di spazio pubblico, la lite spetterebbe al giudice ordinario, trattandosi di rapporto patrimoniale paritario. Ove invece si trattasse di prestazione tributaria, la cognizione apparterrebbe al giudice tributario.

La questione non è di agevole soluzione: il Collegio richiama l’ordinanza n. 100 del 2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, che ha rinviato pregiudizialmente alla Corte di Cassazione, ex art. 363 bis cod. proc. civ., la questione di giurisdizione sull’impugnazione di un avviso di accertamento esecutivo avente ad oggetto il canone di cui all’art. 1, commi da 816 a 847, legge n. 160/2019.

Il canone previsto dal comma 831 si presenta come corrispettivo per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture. Diversa è la valutazione del canone dovuto in base al comma 831 bis: esso non costituisce corrispettivo per l’occupazione del suolo, ma prestazione patrimoniale dovuta sul presupposto dello svolgimento di un’attività di rilevanza economica, quale l’esercizio di un servizio di pubblica utilità mediante infrastruttura di comunicazione elettronica. Il collegamento con un presupposto d’imposta configurato dalla legge depone per la natura tributaria dell’imposizione e quindi per la giurisdizione tributaria. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese per i contrasti giurisprudenziali sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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